di C.F.
Twitter @chilodice 

Antenna di Monteluco, Tar respinge ricorso della Segit srl e condanna Comune al pagamento di 5.131 euro. Si è chiusa lunedì pomeriggio con la pronuncia dei giudici amministrativi, che non hanno accolto la richiesta di maxi risarcimento da 1.3 milioni di euro per mancati guadagni, sulla querelle dell’impianto di telecomunicazioni da 35 metri che avrebbe dovuto essere installato a due passi dalla croce di Monteluco.

Respinto ricorso Già, perché il collegio giudicante (presidente Cesare Lamberti, consigliere Stefano Fantini e Paolo Amovilli) ha respinto il ricorso nella parte in cui veniva richiesto l’annullamento delle due delibere del consiglio comunale, la prima del luglio 2010 con cui l’organismo assembleare rinviava in attesa dell’autorizzazione della Soprintendenza e la seconda dell’aprile 2012 con cui invece si è provveduto alla bocciatura della concessione del diritto di superficie.«»

Il legale della Segit, l’avvocato Italo Mastrolia, rilevava «l’inutilità» della deliberazione dell’ultima deliberazione del consiglio, arrivata al termine di un iter che aveva già registrato il parere favorevole della commissione comunale competente, dell’ufficio ambiente e della Comunità montana, oltre che del provvedimento con cui la giunta nel 2009 aveva approvato le tariffe di concessione.

Consiglio comunale competente Tesi respinta dai giudici che, Tuel alla mano, scrivono: «L’organo politico titolare in via esclusiva delle attribuzioni di diritti reali sul patrimonio comunale in favore di terzi – si legge nella sentenza – è il consiglio comunale». Non solo. Chiarezza viene puntualmente fatta anche sul fronte della richiesta della Soprintendenza dove entrambe le parti sono incappate in errate interpretazioni.

Serviva autorizzazione Soprintendenza Nel febbraio 2010, infatti, erano stati proprio gli uffici del Comune a comunicare via mail all’impresa «l’ottenimento di tutti i parerei favorevoli», specificando che quello atteso dalla Soprintendenza si riteneva acquisito «per decorrenza dei termini». Certezza errata perché come chiarito dai giudici amministrativi «quando si tratta di procedimenti riguardanti il patrimonio paesaggistico il principio del silenzio assenso non è valido». L’autorizzazione, dunque, occorreva.

Responsabilità precontrattuale, Comune paghi 5 mila euro Ed è proprio da qui, ma anche dall’avanzato stato delle trattative tra l’Ente e la Segit, che il Tar ravvisa la responsabilità precontrattuale del Comune colpevole di aver «ingenerato nell’impresa una favorevole aspettativa in relazione alla conclusione del procedimento». Responsabilità che si traduce nel risarcimento per danno emergente di 5.131 euro, praticamente i costi sostenuti per le spese tecniche dalla ditta.