di Chia.Fa.
«Manca la traduzione giurata del certificato inviato da Bucarest per attestare le condizioni di eleggibilità». Con questa motivazione, sostanzialmente, il Tar dell’Umbria ha respinto il ricorso di Mariana Ramona Mihai, cittadina di nazionalità rumena, residente a Spoleto da 16 anni e inserita nella lista dei candidati al consiglio comunale del Partito democratico.
Esclusa candidata rumena del Pd Il primo stop era arrivato il 13 maggio scorso dalla commissione elettorale del Comune di Spoleto che, in fase di controllo delle liste, ha escluso la candidatura di Mihai «perché non è ammessa l’autocertificazione relativa alla mancata decadenza dal diritto di eleggibilità nel paese d’origine». La cancellazione dalla lista del Pd per il voto del 10 giugno è stata impugnata davanti al Tar dell’Umbria da Mihai e pure da Giorgio Dionisi, quale delegato della lista elettorale del Pd. Nel ricorso contro la commissione elettorale l’avvocato Settimi, che assiste nel procedimento i due democratici, ha contestato «eccesso di potere, sviamento, travisamento, contraddittorietà della motivazione», sostenendo come «la ricorrente avrebbe effettivamente prodotto alla commissione elettorale l’attestato originale in questione rilasciato il 2 aprile 2018 dalla competente autorità della Romania, da questa trasmessole via mail».
Tar: «Manca traduzione del certificato» Il punto, però, per il collegio dei giudici (presidente Potenza, a latere Amovilli e Carrarelli) è che la certificazione rilasciata dall’Autoritatea electorala permanenta di Bucarest «risulta comunque privo dell’allegazione della traduzione in lingua italiana, come inderogabilmente richiesto dalle norme, così da non poter radicalmente assolvere alla propria funzione certificativa circa l’assenza di cause di ineleggibilità del candidato nel paese d’origine». Mihai era stata candidata già nel 2014 ma «giova evidenziare – scrivono in sentenza i giudici – che in occasione delle elezioni del 2014 la ricorrente aveva, invece, effettivamente allegato all’attestazione una traduzione giurata in lingua italiana, secondo la documentazione depositata dalla difesa erariale». Da qui la bocciatura del Tar sul ricorso infondato e quindi respinto.
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