di Enzo Beretta 

Condannati l’ex presidente della Giunta umbra Catiuscia Marini e l’ex segretario del Partito democratico umbro Gianpiero Bocci imputati nel processo Concorsopoli riguardante la presunta manipolazione di concorsi banditi dall’Azienda ospedaliera di Perugia e dall’Usl Umbria 1. L’ex governatrice è stata condannata a due anni di reclusione, l’ex sottosegretario agli Interni invece a due anni e sette mesi. Il secondo è stato ritenuto colpevole anche del reato di associazione per delinquere, come l’ex assessore regionale alla sanità Luca Barberini al quale è stata inflitta una condanna di tre anni. La decisione del tribunale è stata comunicata alle 13 in punto dai giudici del secondo collegio presieduto da Marco Verola il quale ha impiegato 21 minuti per leggere il dispositivo della sentenza. Marini, Bocci e Barberini, insieme ad altri imputati, erano presenti nell’Aula degli Affreschi. Non c’era Walter Orlandi, condannato a 1 anno, 9 mesi e 10 giorni. 

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Tutte le condanne Maurizio Valorosi 1 anno, Luca Barberini 3 anni, Gianpiero Bocci 2 anni e 7 mesi, Eleonora Capini 1 anno e 4 mesi, Marco Cotone 9 mesi e 10 giorni, Potito D’Errico 2 mesi, Rosa Maria Franconi 1 anno e 4 mesi, Catiuscia Marini 2 anni, Patrizia Mecocci 1 anno e 4 mesi, Walter Orlandi 1 anno 9 mesi e 10 giorni, Mario Pierotti 1 anno 9 mesi e 10 giorni, Domenico Riocci 2 mesi, Alessandro Sdoga 1 anno e 4 mesi, Antonio Tamagnini 1 anno, Simonetta Tesoro 1 anno e 4 mesi, Elisabetta Ceccarelli 1 anno e 4 mesi, Patrizia Borghesi 2 anni, Mauro Faleburle 1 anno e 4 mesi, Massimo Lenti 1 anno e 4 mesi, Antonio Tullio 10 mesi, Alvaro Mirabassi 1 anno e 4 mesi. 

Prime dichiarazioni Uscendo dal Palazzo di Giustizia Bocci ha preferito non commentare la decisione del tribunale: «Meglio di no, è tutto così surreale». No comment anche di Barberini: «Grazie, no». Si è invece fermata a parlare con i cronisti la Marini: «Considero molto importante che sia stata fatta definitivamente chiarezza di non aver mai promosso in questa regione una associazione a delinquere e di non averne mai fatto parte, questo lo considero un risultato importante. Al tempo stesso rimangono in piedi alcuni reati tipici del pubblico amministratore tra cui l’abuso d’ufficio ma sono serena per il secondo grado. Il mio è stato un lavoro a difesa del Servizio sanitario regionale, a tutela dei servizi e della capacità di innovazione e ogni mio comportamento è stato improntato ad assicurare quell’accesso al servizio pubblico regionale che vedo pesantemente messo in discussione in questo momento. Sentenza inaspettata? I concorsi in abuso d’ufficio e di falso sono tipici reati che talvolta, quando proprio si vuole mettere in mezzo un amministratore pubblico si usa l’abuso d’ufficio, sono abbastanza serena e non è un caso che ci sia una grande discussione nel Paese e in Parlamento nel ridefinire questa tipologia di reato». 

Le decisioni dei giudici Il tribunale ha deciso che Valorosi, Barberini, Bocci, D’Errico, Franconi, Marini, Mecocci, Orlandi, Riocci, Tamagnini, Tesoro, Borghesi, Faleburle, Lenti e Tullio sono interdetti dai pubblici uffici per la durata pari a quella della pena detentiva inflitta. E che la pena inflitta a Capini, Cotone, D’Errico, Franconi, Marini, Mecocci, Orlandi, Pierotti, Riocci, Sdoga, Tamagnini, Tesoro, Ceccarelli, Borghesi, Faleburle, Lenti, Tullio e Mirabassi rimanga «condizionalmente sospesa alle condizioni di legge, per la durata di cinque anni, e che della presente sentenza di condanna non sia fatta menzione nel certificato del casellario giudiziale».

Assoluzioni Dal reato di associazione per delinquere – per il quale gli stessi pm avevano chiesto l’assoluzione – sono stati ritenuti colpevoli Valorosi, Barberini e Bocci. Assolti da questa ipotesi «per non aver commesso il fatto» Marini, Franconi e Tamagnini. Barberini è stato assolto dai capi d’accusa 12 e 13 (rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio e falso) per «non aver commesso il fatto», Bocci dai capi 15 e 31 (rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio) rispettivamente per «non aver commesso il fatto» e perché «il fatto non sussiste», Coreno dal capo 30 (favoreggiamento personale) perché «il fatto non sussiste», Giuseppina Fontana dal capo 27 (rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio) perché «il fatto non sussiste», Vito Aldo Peduto dai capi 20 e 21 (rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio e falso) per «non aver commesso il fatto», Milena Tomassini dal capo 27 (rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio) perché «il fatto non sussiste», Tiziana Ceccucci dal capo 12 (rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio) per «non aver commesso il fatto», Lenti dal capo 35 (rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio) perché «il fatto non sussiste», Tullio dal capo 35 (rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio) perché «il fatto non sussiste», Andrea Casciari dal capo 4.1 (falso) per «non aver commesso il fatto». «Non doversi procedere» per Brando Fanelli. «Visto l’articolo 416 primo comma Codice procedura penale» il tribunale dichiara la «nullità della richiesta di rinvio a giudizio e degli atti successivi relativamente alla posizione di Maria Cristina Conte in relazione a tutti i reati a lei ascritti con contestuale restituzione degli atti al pubblico ministero per ulteriore corso del procedimento». Ma anche la «nullità del decreto che dispone il giudizio reltivamente alla posizione di Barberini riguardo il reato ascritto al capo 9 (abuso d’ufficio, ndr) con contestuale restituzione degli atti al pubblico ministero per ulteriore corso del procedimento». 

Risarcimenti Tutti gli imputati condannati dovranno risarcire i danni in separata sede civile e alle spese sostenute dalle parti civili così liquidate: 6.189 euro alla Regione Umbria, 8.234 euro ad Azienda ospedaliera di Perugia, 6.334 a Usl Umbria 1, 4.222 euro a Cittadinanza attiva.

Commenti «La sentenza ci ha molto sorpreso perché il tribunale è andato anche oltre le richieste del pm – dichiara l’avvocato David Brunelli che difende Bocci e Barberini -. Credo che molte delle condanne si siano basate su errori nella ricostruzione del fatti, sulla sopravvalutazione delle prove derivanti dalle intercettazioni e su applicazione dubbia di alcune norme penali. Leggeremo la sentenza e faremo le valutazioni più appropriate». «Soddisfazione perché un processo così complesso di rilevanza regionale e nazionale è stato portato a termine in tempi ragionevoli» viene espressa dal procuratore Raffaele Cantone. «La sentenza di assoluzione ‘per non aver commesso il fatto’ pronunciata dal Tribunale di
Perugia rappresenta la migliore e più emblematica conferma della assoluta estraneità del
dottor Andrea Casciari alla imputazione elevata a suo carico – dichiarano in una nota gli avvocati Nicola Di Mario e Paolo Rossi -. Il nostro assistito, fin dal primo interrogatorio svolto nel corso delle indagini preliminari, aveva chiarito, con dettagliati rilievi storici e logici, i motivi per cui le censure penali mosse nei suoi confronti non possedessero fondamento giuridico. Finalmente, l’innocenza di Andrea Casciari ha trovato, in esito al contraddittorio dibattimentale e grazie alla accurata valutazione del materiale istruttorio operata dai componenti del Collegio giudicante, il necessario ed auspicato riconoscimento.
Esprimiamo soddisfazione per l’epilogo del processo che ribadisce il rigore, la correttezza,
la trasparenza e la assoluta imparzialità che hanno sempre informato le condotte
amministrative di Casciari ispirate da elevata competenza tecnica e orientate alla costante salvaguardia del solo interesse pubblico».

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