di Chiara Fabrizi
Esclusa dalla commissione e riammessa dal Tar. Finisce davanti ai giudici amministrativi la gara da 12,7 milioni, finanziata con fondi del Pnrr, per la progettazione e l’esecuzione dei lavori di realizzazione dell’impianto di trattamento pannolini da insediare a Ponte Rio (Perugia). Il collegio (presidente Ungari) ha infatti accolto il ricorso di Etica spa, la società risultata prima in classifica con 95,6 punti, ma poi esclusa in sede di verifiche amministrative per «aver depennato la dichiarazione contenuta al punto 12 della domanda di partecipazione» e quindi «non aver presentato l’obbligatoria dichiarazione d’impegno all’assunzione della quota di personale femminile e giovanile imposta dal disciplinare di gara».
L’esclusione ha innescato il ricorso al Tar dell’Umbria di Etica, che ha sede a Pozzuoli (Napoli), contro cui si sono costituiti in giudizio Gest srl e Regione Umbria. In particolare la spa campana, attraverso i propri legali, ha contestato come la documentazione di gara prevedesse di rendere più volte la medesima dichiarazione d’impegno all’assunzione di lavoratori giovani e di sesso femminile. Etica ha anche parlato di un mero errore compiuto dal proprio personale nella compilazione della domanda nella parte relativa agli impegni di assunzione di donne e under 36, imputandolo alla scarsa chiarezza e/o equivocità della documentazione di gara, nella parte in cui non veniva chiarito il riferimento dell’obbligo dichiarativo alle imprese che occupano più di 50 dipendenti, come Etica. In questo quadro, la società prima classificata e poi esclusa ha anche contestato la mancata possibilità di accedere all’istituto del soccorso istruttorio, previsto per correggere errori in sede di presentazione delle offerte.
In questo quadro Gest e Regione si sono difese sottolineando che «l’esclusione della ricorrente sarebbe un esito obbligato a fronte delle chiare previsioni di legge e di disciplinare di gara» e, citando una sentenza del Consiglio di Stato, hanno ritenuto che «l’omessa e/o erronea dichiarazione non era soccorribile».
Di diverso parere il Tar che ha, invece, giudicado fondato il ricorso di Etica spa e quindi «illegittima la decisione della commissione di gara di escluderla senza consentirle di regolarizzare la dichiarazione mediante soccorso istruttorio», in «violazione dell’articolo 101 del Codice appalti e dell’analoga previsione di cui all’articolo 14 del disciplinare di gara, oltre che del principio del risultato»: più in generale la decisione della commissione è considerata dai giudici «sproporzionata rispetto all’obiettivo della norma».
In sentenza il collegio precisa «di non ignorare l’esistenza di un orientamento del Consiglio di Stato, che sulla materia in questione ha affermato l’inapplicabilità del soccorso istruttorio, ma le particolarità della vicenda in esame inducono a discostarsi da tali precedenti». Nel dettaglio, il Tar dell’Umbria segnala che nella documentazione di gara «Etica non si era limitata ad accettare incondizionatamente “il rispetto degli obblighi, delle condizioni di partecipazione e delle condizioni di esecuzione esplicitati nel disciplinare di gara”, bensì anche in un altro punto della domanda con valenza più ampia e onnicomprensiva “gli obiettivi, gli obblighi e le condizionalità imposti dalla specifica misura cui accede l’intervento, e segnatamente: i principi trasversali della parità di genere, della protezione e valorizzazione dei giovani il tutto, a pena di sospensione o revoca del finanziamento in caso di accertata violazione dei predetti principi”». Per i giudici, dunque, «tale dichiarazione poteva ricomprendere anche quella contestata, di ampiezza più limitata», e ciò «avrebbe dovuto indurre la commissione a desumerne non già la volontà negoziale negativa, ma la scarsa chiarezza e l’errore, cui doveva porsi rimedio con il soccorso istruttorio».
Con la sentenza, infine, il Tar ha proceduto «all’annullamento del provvedimento dell’esclusione» di Etica, da cui «consegue la riammissione in gara» della stessa impresa, «l’ammissione al soccorso istruttorio al fine di poter correggere il refuso e, in ragione del maggior punteggio ottenuto, divenire aggiudicataria della gara». Se nel corso del procedimento «fosse stata adottata l’aggiudicazione, dovrà essere annullata e il contratto di appalto dichiarato inefficace».
