di Dan.Bo.
La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti dell’Umbria ha condannato la dirigente che nel 2018 guidava ad interim la polizia municipale di un Comune umbro a risarcire oltre 22mila euro (per la precisione 22.392 e 15 centesimi) per l’erogazione illegittima di premi di produttività. Secondo la sentenza, i compensi erano stati attribuiti non in base ai risultati del progetto indicato negli atti, ma «al solo parametro della presenza in servizio».
La vicenda Il giudizio ha preso avvio da una segnalazione del 2022 relativa a somme corrisposte al personale della polizia municipale tra il 2015 e il 2018. La Procura contabile umbra ha concentrato l’azione sull’anno 2018, contestando che i premi liquidati come indennità di performance fossero in realtà duplicazioni delle indennità previste dal contratto per turni festivi e notturni, oppure forme di produttività distribuite in modo generalizzato. La dirigente ha respinto gli addebiti, sostenendo la piena legittimità del proprio incarico, il collegamento delle somme a un progetto dedicato al rafforzamento dei servizi estivi e l’avvenuta valutazione individuale del personale.
A pioggia La Corte ha chiarito innanzitutto che la dirigente era competente a valutare gli agenti, avendo ricoperto l’incarico di reggente per la maggior parte del 2018. Il punto centrale è stato però la natura dei premi erogati. L’esame ha mostrato che il piano di lavoro, pur presentato come riferito a un progetto di potenziamento della vigilanza, non era supportato da verifiche sui risultati conseguiti. I compensi erano stati calcolati sommando importi fissi per ogni turno svolto, come 30 euro per le domeniche o 100 euro per le festività principali. La Corte ha definito questa pratica una metodologia «a pioggia», in contrasto con i principi introdotti dalla legge Brunetta e dai contratti collettivi, che richiedono la misurazione effettiva delle performance.
La sentenza Secondo i giudici, la dirigente era consapevole della natura della prassi interna e tentò di presentare il prospetto di liquidazione in modo formalmente più aderente alle regole, inserendo una percentuale di impegno che non derivava da una valutazione reale. Nella sentenza i giudici contabili sottolineano che i compensi «venivano attribuiti con metodologia c.d. “a pioggia”, vale a dire in entità pressoché uguale sulla base delle quantità di ore lavorate», e che l’integrazione del prospetto era finalizzata a farlo apparire non legato esclusivamente alle presenze. Una condotta giudicata gravemente colposa.
La Corte ha aggiunto che la dirigente avrebbe dovuto impedire l’erogazione e segnalare l’irregolarità, come avvenuto l’anno successivo con il dirigente subentrante. Il danno erariale è pari alle somme liquidate nel luglio 2019, ritenuto direttamente causato dagli atti firmati dalla dirigente, che hanno consentito il pagamento. Esclusa invece la responsabilità a carico degli agenti che avevano percepito i premi dato che, sottolineano i giudici, non hanno preso parte alla decisione.
