di Daniele Bovi
L’Università telematica Unicusano «ha sfruttato la posizione di potere rispetto ai
consumatori per condizionarli indebitamente a proseguire il rapporto e a versare le rette annuali». È probabilmente questo il passaggio centrale della sentenza, depositata mercoledì, con cui la Sesta sezione del Consiglio di Stato ha respinto l’appello dell’università telematica del patron Stefano Bandecchi. Unicusano chiedeva l’annullamento della sentenza di primo grado del Tar del Lazio con la quale, nel 2021, era stata rigettata la richiesta dell’ateneo di cassare una sanzione da 250 mila euro comminata dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
IL PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITÀ
La vicenda Nel provvedimento, arrivato a gennaio 2020, l’Autorità contestava una serie di violazioni al Codice del consumo. In sintesi, è risultato che Unicusano «avesse ostacolato – è scritto nella sentenza – l’esercizio del diritto di recesso da parte dei studenti/consumatori predisponendo un meccanismo di rinnovo automatico dell’iscrizione e subordinando gli effetti economici del recesso, non già soltanto al pagamento delle somme dovute per prestazioni pregresse e fruite, ma anche al pagamento delle somme maturate dopo la manifestazione del recesso». Per il Consiglio l’Ateneo, che a differenza di quanto sostenuto da Unicusano va equiparato in tutto e per tutto a un professionista che sta offrendo un servizio con scopo di lucro, ha indebitamente chiesto agli studenti-consumatori che avevano esercitato il diritto di recesso somme ulteriori per servizi di cui non hanno mai usufruito.
Rinnovo automatico Questo in forza del «meccanismo di rinnovo automatico predisposto che, precludendo lo scioglimento immediato dal vincolo contrattuale in caso di morosità, espone i richiedenti a oneri economici ulteriori e ingiustificati per prestazioni di cui non si intende fruire, come manifestato con la rinuncia agli studi». Secondo la magistratura amministrativa questi ostacoli sono da addebitare a una «ambigua disciplina contrattuale che non chiarisce le concrete modalità di esercizio del diritto e le sue conseguenze».
Le somme Quanto al rinnovo automatico, per il Consiglio questo non rappresenta una garanzia a favore degli studenti bensì «una mera indebita autotutela del credito vantato dall’università in merito alle somme pregresse e una ancor più indebita predeterminazione di un credito per le prestazioni successive». Nella sentenza si ribadisce poi che la somma oggetto della multa comminata dall’Autorità (e pagata dall’Ateneo nel febbraio 2020) è ragionevole anche tenendo conto delle dimensioni economiche di Unicusano (68 milioni di fatturato nel 2018) e del fatto che occorre «assicurare un minimo effetto deterrente». A segnalare il caso era stata l’associazione di consumatori Konsumer Italia.
