di Daniele Bovi

La sbarra del condominio può essere chiusa solo di notte; abbassarla di giorno, anche solo per un’ora e mezza, costituisce una violazione delle prescrizioni. È quanto stabilito dal Tar dell’Umbria con una sentenza, depositata nelle scorse, che ha respinto il ricorso di un condominio di Perugia contro un’ordinanza del Comune con la quale, nel 2024, l’amministrazione ha imposto il ripristino degli orari di apertura diurna, pena la rimozione d’ufficio della sbarra.

Il caso La vicenda nasce dalla gestione degli accessi al piazzale del condominio di via Gallenga 110/120, realizzato negli anni ’80. Nel 2014 i proprietari avevano installato una sbarra telecomandata tramite una Scia (la Segnalazione certificata di inizio attività) che prevedeva esplicitamente la chiusura del piazzale solo nelle ore notturne. La società titolare di alcuni locali commerciali prospicienti il piazzale, tra cui una farmacia, aveva segnalato al Comune che la sbarra veniva però abbassata anche di giorno tra le 13.30 e le 15, ostacolando a suo dire l’accesso alle attività. E così è arrivata l’ordinanza del Comune che ha imposto il ripristino degli orari di apertura diurna minacciando la rimozione d’ufficio della sbarra in caso di inottemperanza.

La sentenza Secondo quanto stabilito dalla magistratura amministrativa, il piazzale è pubblico sulla base della documentazione relativa alla lottizzazione del 1971 e dei relativi impegni assunti dai lottizzanti. In particolare, è stata ritenuta vincolante una nota del 1971 con cui il Comune prendeva atto della lettera d’impegno dei lottizzanti, e la planimetria generale del 1969, che identificava l’area come destinata a uso pubblico, almeno fino a quando Palazzo dei Priori dovesse decidere di diventarne proprietario.

Ricorso respinto Il Tribunale ha così respinto tutti i motivi di ricorso avanzati dal condominio, tra cui l’argomento secondo cui la chiusura breve di soli novanta minuti non fosse rilevante, e l’affermazione che l’area non fosse gravata da vincoli per mancanza di trascrizione. La magistratura amministrativa ha chiarito che la Scia autorizzava esclusivamente la chiusura notturna e che la destinazione pubblica del piazzale non poteva essere derogata, in quanto necessaria per la conformità urbanistica dell’edificio.

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