di Daniele Bovi
La rinuncia alla penale fu «manifestamente sproporzionata e illogica». È questo il passaggio chiave della sentenza con la quale la Corte dei conti dell’Umbria ha condannato l’ex amministratore delegato di Anas Massimo Simonini e l’ex responsabile unico del procedimento Achille Devitofranceschi al risarcimento complessivo di 439 mila euro per la rinuncia illegittima alla penale dovuta all’appaltatore della variante di Valfabbrica.
Il caso La vicenda riguarda i lavori del quinto lotto della statale 318 – parte integrante della Perugia-Ancona – affidati nel 2010 a una società. Il contratto, del valore di oltre 36 milioni, ha subito negli anni numerosi ritardi, varianti e contenziosi. I lavori si sono conclusi solo il 27 luglio 2016, con oltre 200 giorni di ritardo rispetto all’ultima scadenza fissata. In base al contratto, ciò comportava l’applicazione di una penale di 4,39 milioni di euro, pari al 10 per cento del valore complessivo. La direzione lavori aveva certificato il ritardo e la penale era stata formalmente dichiarata applicabile.
Le tappe Nel 2018 l’impresa ha avviato un giudizio chiedendo decine di milioni di euro di riserve. Un caso che si è chiuso un anno dopo con una transazione da 5,59 milioni, ma soprattutto con la disapplicazione integrale della penale. A proporre la rinuncia totale fu, secondo la ricostruzione, Devitofranceschi, nel frattempo nominato Rup (responsabile unico del procedimento), motivandola con l’asserita inutilizzabilità dell’opera senza i lotti contigui. La proposta è stata recepita dall’amministratore delegato Simonini, che ha firmato l’accordo senza acquisire, secondo la sentenza, pareri specifici sulla convenienza economica e senza attendere la chiusura del conto finale e il collaudo dell’opera.
Le richieste La Procura contabile aveva chiesto oltre otto milioni di risarcimento a favore di Anas, imputando ai dieci convenuti anche errori di progettazione e direzione lavori; in particolare la Procura aveva chiesto 3,7 milioni come danno da «carente progettazione e negligente conduzione/sorveglianza dell’appalto». Su questo punto, però, la Corte ha rigettato le domande, riconoscendo che molte criticità erano dovute a eventi imprevedibili, come problemi geologici e movimenti franosi, e non direttamente alle scelte dei progettisti o dei responsabili di cantiere.
La sentenza Diverso il giudizio sulla penale: i giudici hanno ritenuto la rinuncia totale «manifestamente sproporzionata e illogica». Secondo la sentenza, pur potendosi valutare una riduzione, «la decisione di rinunciare integralmente alla penale non è stata assistita dai canoni necessari di ragionevolezza e logicità richiesti per l’amministrazione delle risorse pubbliche». La responsabilità è stata limitata a Simonini e Devitofranceschi, entrambi ritenuti gravemente negligenti. Bonparola, direttore dei lavori, è stato invece assolto perché le sue osservazioni, risalenti al 2016, prospettavano al massimo una riduzione della penale e non ne determinarono la cancellazione. Tutti gli altri convenuti, tra progettisti, ex Rup e direttori dei lavori, sono stati assolti con liquidazione delle spese di lite.
Le cifre Il danno riconosciuto dalla Corte è stato ridotto al 10 per cento della penale, pari a 439 mila euro, per tenere conto delle difficoltà oggettive dell’appalto e della sproporzione con le capacità economiche degli imputati. Simonini dovrà pagare 349 mila euro, Devitofranceschi 90 mila. La magistratura contabile ha anche confermato il sequestro conservativo nei loro confronti, convertito ora in pignoramento.
Le difese Nel corso del processo contabile le difese hanno sostenuto l’infondatezza delle accuse sottolineando – come spesso avviene nei cantieri – il carattere imprevedibile delle difficoltà incontrate durante l’appalto e la correttezza delle scelte tecniche e amministrative adottate. I progettisti in particolare hanno respinto ogni addebito, rilevando che le anomalie emerse — come i cedimenti geologici e i movimenti franosi — non potevano essere previsti in fase di progettazione e che l’appaltatore aveva comunque accettato i lavori senza riserve. Gli ex responsabili del procedimento e i direttori dei lavori hanno evidenziato poi di aver agito con diligenza e nel rispetto delle norme, sottolineando che le varianti erano state motivate da cause di forza maggiore e non da errori imputabili alla gestione.
Scelte legittime Per quanto riguarda la rinuncia alla penale, Simonini ha rivendicato la legittimità della scelta transattiva, considerata una valutazione discrezionale di convenienza per evitare un contenzioso lungo e incerto. Devitofranceschi ha invece difeso la propria proposta di disapplicazione, sostenendo che l’opera, non essendo ancora collegata ai tratti contigui, non avesse reale utilità autonoma e che dunque la penale fosse sproporzionata. Sia Simonini che Devitofranceschi hanno richiamato l’autonomia gestionale di Anas e la natura non sindacabile di una decisione negoziale di questo tipo; posizioni che però non hanno convinto la magistratura contabile.
