di Marta Rosati
Era titolare, fino all’ottobre del 2019 della pensione di guerra indiretta, l’86enne umbra che si è vista revocare l’indennità con provvedimento del ministero dell’Economia (Mef), che ha altresì disposto il recupero delle somme percepite dalla stessa sin dal primo gennaio del 2015. La donna, attraverso il suo legale Benedetto Marzocchi Buratti del Foro di Roma si è opposta per ricorso, contestando la legittimità della richiesta delle somme introitate nei circa quattro anni precedenti e la Corte dei conti le ha dato ragione. Esaminate le normative richiamate da entrambe le parti, la sezione umbra della magistratura contabile ha rilevato l’assenza di dolo da parte della pensionata e condannato il ministero al pagamento delle spese sostenute dalla donna in sede legale, 1.500 euro.
Solidarietà economica e sociale «La ricorrente – si legge nelle motivazioni – ha sempre assolto l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle entrate, il che contribuisce a destituire di fondamento l’eccezione formulata in udienza di discussione, da parte della difesa del Mef, la quale ritiene attribuibile alla ricorrente una condotta caratterizzata da ‘dolo omissivo’ concretizzatosi nel non avere inviato all’amministrazione le dovute comunicazioni del caso. Il dolo, quale elemento che attiene alla volontà cosciente della persona – e che nella fattispecie avrebbe dovuto estrinsecarsi nella volontà di occultare i propri redditi al fine di continuare ad ottenere il trattamento pensionistico non spettante – va infatti tenuto distinto dalle modalità della condotta, che in questo caso, secondo il Ministero, risulterebbe ‘omissiva’. A tale proposito sarà utile ricordare nella contigua materia del recupero dell’indebito pensionistico sui trattamenti erogati dall’Inps, il pensionato assolve l’onere di comunicazione dei dati reddituali tramite l’annuale dichiarazione all’amministrazione finanziaria». E l’anziana, è stato accertato, non è mai venuta meno ai suoi obblighi in tal senso. Peraltro, aggiunge il giudice, «trattandosi nella fattispecie di pensionata ottantaseienne in precarie condizioni di salute, l’entità del recupero lo renderebbe sì gravoso per la pensionata stessa da risultare in contrasto con il dovere di solidarietà economica e sociale tutelato dall’articolo 2 della Costituzione».
