di Daniele Bovi

Il Tar dell’Umbria ha accolto il ricorso di Ivs Italia contro l’Azienda ospedaliera di Perugia, annullando l’esclusione dalla gara per il servizio di distribuzione automatica e ordinando la ripetizione delle operazioni di gara. Secondo il giudice, l’amministrazione ha usato criteri di valutazione non previsti nel bando e ha escluso l’offerta con motivazioni ambigue e prive di fondamento normativo.

La storia La vicenda nasce nel novembre 2023, quando il Santa Maria indice una gara per l’affidamento del servizio bar e della distribuzione automatica di alimenti e bevande, divisa in tre lotti. Il secondo lotto, del valore di oltre un milione e mezzo di euro, prevede l’assegnazione sulla base della sola offerta economica, senza valutazioni tecniche. A dicembre 2024, l’ospedale decide di escludere Ivs – che nel frattempo ha incorporato Liomatic, gestore uscente – e ammette l’unica concorrente rimasta, Coiba. Le ragioni dell’esclusione di Ivs riguardano principalmente la presunta non conformità dei prodotti offerti rispetto alle specifiche previste dal capitolato, in particolare per la bassa percentuale di articoli aderenti ai requisiti minimi e l’inclusione di due bevande energizzanti considerate non idonee.

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Le tappe Nel gennaio di quest’anno Ivs contesta l’esclusione davanti alla magistratura amministrativa, sollevando dubbi sulla correttezza delle valutazioni e lamentando una mancanza di trasparenza. Il Tribunale accoglie inizialmente la richiesta cautelare, ordinando un nuovo esame delle offerte. Il seggio di gara viene riconvocato e a fine febbraio conferma l’esclusione, questa volta con motivazioni più dettagliate, ma introduce una nuova serie di criteri non previsti dal bando originario, come il contenuto calorico o la «qualità nutrizionale» dei prodotti.

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Nuovo ricorso Ivs ha presentato quindi nuovi motivi di ricorso, sui quali a esprimersi è stato nei giorni scorsi il Tar, che ha dato ragione alla società ricorrente. Il giudice ha chiarito che in una gara basata solo sul prezzo, come quella in questione, l’amministrazione può escludere un’offerta solo se non rispetta in modo certo e inequivocabile requisiti tecnici definiti come minimi nel bando. Qualsiasi criterio valutativo non previsto esplicitamente non può essere introdotto successivamente. Il seggio di gara, invece, ha adottato parametri non contemplati dalla documentazione ufficiale e ha motivato l’esclusione con formule vaghe o interpretazioni soggettive, in violazione dei principi di legalità e parità di trattamento.

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La sentenza Il Tribunale ha quindi annullato gli atti che hanno portato all’esclusione di Ivs, disponendo la riconvocazione del seggio di gara, che dovrà ripetere le operazioni secondo le regole stabilite nel bando originario. Tutto ciò fatta salva la possibilità per il Santa Maria di annullare la gara e bandirne una nuova, eventualmente introducendo criteri che tengano conto di aspetti qualitativi, purché esplicitati e regolati fin dall’inizio.

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