La sede del Tar dell’Umbria (foto Umbria24)

di Dan.Bo.

Il Tar dell’Umbria ha accolto il ricorso di Cpl Concordia contro le Regioni Umbria e Lazio, annullando l’esclusione dell’azienda da una gara per la manutenzione degli impianti dei due enti. Il Tribunale ha stabilito che il ritardo di poco più di un minuto nel completamento dell’invio dell’offerta non può essere attribuito alla società, ma ai rallentamenti anomali della piattaforma telematica adottata per la procedura. Secondo i giudici, «il rischio della “causa ignota” del malfunzionamento informatico ricade sulla stazione appaltante» e non sull’operatore economico. Per questo la Regione Lazio dovrà consentire a Cpl di presentare l’offerta oltre il termine stabilito. Il Tar ha inoltre respinto l’eccezione preliminare con cui la Regione aveva sostenuto che la competenza territoriale spettasse al Tar laziale.

Il caso La vicenda nasce nell’ambito di una procedura per l’affidamento dei servizi di manutenzione destinati agli immobili delle due Regioni. Il ricorso riguarda il Lotto 3, relativo esclusivamente a immobili umbri e dal valore di 8 milioni, motivo per cui il Tribunale ha riconosciuto la propria competenza territoriale. Il disciplinare di gara indicava il Tar Lazio come foro competente, ma per i giudici tale clausola non può derogare alla legge, che richiede di individuare il tribunale in base al luogo in cui gli atti producono i loro effetti.

Rallentamenti patologici Il cuore della controversia riguarda il caricamento dell’offerta di Cpl sulla piattaforma alla fine dell’ottobre scorso. La società aveva avviato le operazioni con anticipo: la documentazione amministrativa il giorno precedente, l’offerta economica in mattinata e l’offerta tecnica a partire dalle 14.15. Durante l’upload dei file tecnici si erano però verificati rallentamenti definiti «patologici» dagli stessi log di sistema, con tempi fino a dieci volte superiori al normale. Poco prima della scadenza, fissata alle 16, il sistema aveva inoltre generato un errore sulla firma digitale, pur avendo già accettato documenti con lo stesso formato. Tutto era stato risolto in meno di un minuto, ma il nuovo caricamento si era bloccato, con la conferma dell’upload arrivata solo alle 16.01.16, quando non era più possibile inviare l’offerta.

Malfunzionamento Cpl ha sostenuto che la causa del ritardo fosse totalmente esterna, aggravata da un possibile malfunzionamento del server su cui si appoggia la piattaforma. La Regione Lazio ha invece attribuito l’accaduto alla condotta dell’operatore, sottolineando che nessun altro concorrente aveva segnalato problemi e richiamando una clausola del disciplinare che pone a carico dei partecipanti ogni rischio legato all’uso del sistema telematico.

La sentenza Una ricostruzione che non ha convinto il Tar. Secondo la magistratura amministrativa, i rallentamenti erano documentati dai log e l’errore sulla firma non aveva inciso in modo determinante, perché il tempo impiegato per risolverlo era stato minimo. Il ritardo decisivo era legato ai tempi anomali di upload, che avevano assorbito oltre venti minuti. Il Tribunale ha ricordato che l’operatore economico ha diritto a utilizzare tutto il tempo disponibile per preparare e inviare l’offerta; per questo, la scelta di concludere il caricamento nel pomeriggio non può essere interpretata come negligenza. L’assenza di un guasto conclamato poi non è sufficiente a scaricare la responsabilità sull’utente, perché anche in caso di incertezza sull’origine del problema vale il principio secondo cui la stazione appaltante deve garantire il corretto funzionamento degli strumenti messi a disposizione.

Le motivazioni Irrilevante inoltre viene definita dalla sentenza anche la circostanza che altri concorrenti avessero presentato l’offerta nei tempi. Senza i log delle loro attività non è possibile verificare se non abbiano incontrato a loro volta rallentamenti, superati solo per un concorso fortuito di circostanze. Tutte motivazioni sulla base delle quali il Tar ha annullato l’esclusione e il successivo diniego di riammissione, ordinando alla Regione Lazio di permettere la presentazione tardiva dell’offerta.  

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