Ora è più semplice per i detenuti avere un colloquio con il loro Garante. Interviene sulle modalità con cui l’Amministrazione penitenziaria regola i colloqui, l’ordinanza depositata mercoledì dal magistrato di sorveglianza di Terni, Fabio Gianfilippi, che ha disposto sia consentito al detenuto che lo richiede di poter avere colloqui con il Garante «in stanze senza vetro divisorio e senza controllo auditivo e senza che – è l’altro elemento di rilievo – gli incontri in questione siano computati nel numero massimo consentitogli con i familiari e terze persone».
L’ordinanza del magistrato di sorveglianza A darne notizia è direttamente il Garante dei detenuti di Lazio e Umbria, Stefano Anastasia, che aveva fatto ricorso contro la circolare con cui il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria parificando i colloqui con i Garanti a quelli con i familiari e con altre persone, limitandoli alle condizioni imposte per loro sia nel numero che nelle modalità di svolgimento: «Mi era accaduto una prima volta a Spoleto – ha raccontato Anastasia – che un detenuto in regime di 41bis, avendo fatto colloquio con me, non avesse poi potuto incontrare la moglie perché, secondo la vecchia circolare, aveva esaurito il numero dei colloqui a lui consentiti nel corso del mese».
Semplificate regole per i colloqui dei detenuti col Garante Ma gli episodi si erano ripetuti anche nella casa di reclusione di Sabbione: «A Terni infatti un altro detenuto – prosegue il Garante – rinuncia a fare un colloquio per non perdere quell’unico incontro mensile con i familiari». Ora l’ordinanza del magistrato di sorveglianza cambia le regole specie per i detenuti di 41bis che possono incontrare il Garante senza vetro, controlli auditivi e soprattutto non computando gli incontri col Garante in quelli a disposizione mensilmente a ogni detenuto. In questo senso è inevitabilmente forte la soddisfazione di Anastasia: «Si tratta di una decisione importante che disapplica le disposizioni di quella vecchia circolare, spero ora che l’Amministrazione penitenziaria provveda a darne esecuzione all’ordinanza rivedendo quella vecchia circolare alla luce dei poteri attribuiti ai Garanti regionali dalle norme di legge e alle argomentazioni del giudice di Terni».
