La sede della Corte costituzionale

di Chiara Fabrizi

È una tegola pesantissima quella che la Corte Costituzionale ha fatto cadere sulla testa del Comune di Spoleto e della Regione Umbria.

Incostituzionale il ‘salvagente’ del Prg di Spoleto Sì, perché con la sentenza depositata nella serata del 27 luglio la Consulta ha dichiarato l’incostituzionalità del comma 2 dell’articolo 22 della legge regionale 5 del 2014 nella parte in cui consente ai «Comuni di rilasciare esso stesso a sanatoria il parere di compatibilità sismica anche dopo l’approvazione del Piano regolatore generale». Si tratta della norma con cui la Regione nel 2014 ha ‘salvato’ lo strumento urbanistico del Comune di Spoleto, che era stato annullato dai giudici amministrativi di primo e secondo grado (Tar nel 2012 e Consiglio di Stato nel 2014) proprio perché il parere sismico del Prg era stato emesso dallo stesso Comune di Spoleto, anziché dalla Regione, e in fase successiva alla adozione.

La genesi nei ricorsi tributari A sollevare la questione di legittimità costituzionale è stata la Seconda sezione della Corte di giustizia tributaria dell’Umbria, che lo ha fatto per gli articoli della Costituzione 3, 24, 97, 113 e terzo comma del 117. L’iniziativa è maturata nell’ambito dei ricorsi tributari con cui alcuni contribuenti, rappresentati dall’avvocato Massimo Marcucci, hanno contestato le cartelle Imu relativi a terreni edificabili per il 2014, ovvero nell’anno di annullamento del Prg. Da qui le ordinanze con cui i giudici tributari hanno ‘interpellato’ la Consulta che, nelle ultime ore, con apposita sentenza ha giudicato fondate le questioni sollevate, rilevando l’illegittimità costituzionale della norma, precisamente per gli articoli 3, 97 e il comma 3 del 117.

Perché è incostituzionale In particolare il ‘salvagente’ del Prg di Spoleto, che si è costituito in giudizio con l’avvocato Antonio Bartolini, vìola l’articolo 89 del Testo unico dell’edilizia che ha natura di principio fondamentale nelle materie governo del territorio e protezione civile, anche in relazione al tempo di acquisizione del parere di compatibilità sismica, prescrivendo che esso intervenga quanto meno in una fase antecedente l’approvazione. «Risulta evidente – scrivono i giudici della Consulta – che la norma censurata, nel consentire il parere di compatibilità sismica dopo l’approvazione con valore di conferma retroattiva del Prg si pone in palese contrasto con il suddetto principio fondamentale». Infine, la «previsione regionale di posticipazione dell’acquisizione del parere con effetti sananti configura allo stesso tempo un’inversione procedimentale irragionevole in violazione degli evocati articolo 3 e 97 della Costituzione».

Sindaco «Abbiamo presentato alla Regione istanza di convalida del parere sismico ai sensi dell’articolo 21 della legge 241 del 1990». Così il sindaco Andrea Sisti spiegando che «da mesi l’amministrazione è al lavoro» sulla questione urbanistica e sostenendo che la pronuncia della Consulta «non significa assolutamente che siamo di fronte all’annullamento del Prg, solo che sapevamo che l’iter adottato nel 2014 poteva essere invalidato e per questo abbiamo iniziato a muoverci nel febbraio scorso». Entrando negli aspetti tecnici, poi, il sindaco ha affermato che «il lavoro che stiamo portando avanti riguarda il parere per la convalida, trattandosi di fatto dell’emissione di un nuovo parere che, anche alla luce della sentenza, può comportare una revisione parziale del Prg. È ovviamente presto per pronunciarsi in via definitiva sulla questione. Possiamo dire che a livello procedurale dovremmo riuscire, tra la fine del mese di agosto e l’inizio di settembre, a definire l’iter da seguire».

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