La sede della Corte dei conti (foto ©Fabrizio Troccoli)

di Daniele Bovi

In cosa consiste l’attività istituzionale di un consigliere regionale di opposizione? Che cosa può fare con i soldi dei contribuenti e cosa no? A queste domande dovrà rispondere la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti dell’Umbria, di fronte alla quale mercoledì è stato discusso il caso che vede coinvolto Franco Zaffini. L’attuale senatore di Fratelli d’Italia è stato citato in giudizio per le ben note vicende, relative agli anni 2011 e 2012, che riguardano le spese dei gruppi del consiglio regionale; la Procura, rappresentata dal sostituto Elena Di Gisi, ha chiesto a Zaffini (presente in aula) 55.428 euro per quei due anni in cui l’allora consigliere sedeva nel Gruppo misto. Tra le contestazioni quelle relative a trasferte, missioni e spese di rappresentanza, materiale stampato e l’utilizzo di un locale durante la campagna elettorale del 2010.

L’attività istituzionale La linea scelta dall’avvocato Antonio D’Acunto, che difende Zaffini, poggia su due pilastri, il più importante dei quali ruota intorno alla definizione di attività istituzionale. D’Acunto parte ricordando che «non bisogna fare di tutta un’erba un fascio» e che «non tutti i consiglieri vanno trattati allo stesso modo. Zaffini era il fustigatore dei costumi della maggioranza, presidente della commissione Controllo e garanzia e l’unico ad aver depositato decine di fogli per documentare le spese». Secondo l’avvocato Zaffini in quanto consigliere d’opposizione «non rappresenta in alcun modo la Regione: cosa deve fare un consigliere politico di minoranza se non politica tout court? Che cosa può fare con quei soldi se non propagandare la sua parte e fare opposizione?».

La Procura D’Acunto ha chiamato in causa anche il vecchio direttore generale di Palazzo Cesaroni: «Zaffini – ha detto – ha osservato le istruzioni della struttura e della dirigenza». L’altro pilastro, oltre ai controlli interni della Regione, riguarda la prescrizione relativa al 2011: per la difesa deve partire dalla fine del febbraio del 2012, quando andavano depositati i rendiconti del 2011, e quindi l’atto di citazione arrivato a ottobre 2017 sarebbe fuori tempo massimo; per la Procura invece va fatta partire dal giugno 2017, cioè da quando la Finanza ha mandato la comunicazione di notizia di reato: «Non c’era conoscibilità oggettiva prima – ha detto Di Gisi – dato che la documentazione era stata artatamente realizzata per ottenere rimborsi». Di Gisi si è detta anche «stupita per la derubricazione del ruolo del consigliere, che è di particolare responsabilità. Basta leggere lo statuto e i regolamenti per capire cos’è attività istituzionale e che il consigliere d’opposizione ha particolari poteri di controllo e garanzia».

«NIENTE CONTROLLI SULLE SPESE E NUMERI CHE NON TORNANO»

I controlli Altrettanto stupito il sostituto «per il tentativo di minimizzare il dovere di corretta gestione delle risorse pubbliche; c’è una giurisprudenza granitica su questi casi. Sono risorse pubbliche – ha aggiunto – messe a disposizione per l’attività istituzionale e non per quella politica, che è altra cosa. Il tentativo di osmosi tra attività politica e istituzionale è destituita di pregio e fondamento». Per la difesa però la Procura non è riuscita a chiarire cosa sia davvero attività istituzionale. Una strada nettamente differente l’ha scelta la senatrice Fiammetta Modena, che ha deciso di patteggiare versando, come prescrive il codice di procedura contabile, la metà della somma richiesta. La netta svolta arrivò nel 2012 quando il governo Monti, dopo i tanti casi che videro coinvolte diversi consigli regionali, con un decreto legge affidò alle Sezioni regionali della Corte dei conti i controlli sulle spese dei gruppi, prima nelle mani dell’Ufficio di presidenza di Palazzo Cesaroni e dei revisori dei conti; controlli giudicati nettamente insufficienti.

Twitter @DanieleBovi

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