Aveva richiesto il permesso di soggiorno per protezione speciale nel 2023, rivolgendosi all’Ufficio immigrazione della Questura di Terni, la signora H.B. che, in assenza di un riscontro, nel 2025 ha presentato ricorso al Tar, contro il Ministero dell’Interno, per chiedere l’annullamento del silenzio-rigetto alla sua richiesta di accesso agli atti. Il Tribunale ha accolto il ricorso, condannando il Ministero a esibire la documentazione entro trenta giorni e al pagamento delle spese processuali.

Silenzio-rigetto Il Viminale si era costituito per resistere in giudizio, evidenziando che la Questura di Terni aveva inoltrato alla ricorrente, in data 10 marzo e 12 aprile 2025, due inviti ex art. 15 Tulps per la ‘notifica di atti inerenti la propria posizione sul territorio italiano’. La mancata ricezione di tali inviti sarebbe imputabile a un errore materiale: le comunicazioni sono state inviate al legale della ricorrente a un indirizzo Pec errato, che corredava, in intestazione, le istanze di accesso agli atti. Riconosciuto dunque un interesse diretto, concreto e attuale della donna, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso, il Tribunale ha condannato il ministero a trasmetterle quanto prima la documentazione richiesta.

Questo contenuto è libero e gratuito per tutti ma è stato realizzato anche grazie al contributo di chi ci ha sostenuti perché crede in una informazione accurata al servizio della nostra comunità. Se puoi fai la tua parte. Sostienici

Accettiamo pagamenti tramite carta di credito o Bonifico SEPA. Per donare inserisci l’importo, clicca il bottone Dona, scegli una modalità di pagamento e completa la procedura fornendo i dati richiesti.