L'ingresso del Tar

di Massimo Colonna

Il Tar accoglie il ricorso dell’azienda contro lo stop del Comune di Giove alla proroga dei lavori per la realizzazione di un impianto a biomasse. Così il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria ha sentenziato nel documento pubblicato l’11 dicembre, al termine della riunione del 3 dicembre. I giudici del tribunale hanno così di fatto accolto il ricorso presentato dall’azienda che si era mossa contro il no del Comune alla proroga del cantiere per i lavori della centrale a biomasse. Un progetto lanciato nel 2017 e che ha coinvolto anche l’opinione pubblica per via delle proteste mosse da una parte della popolazione.

Le richieste L’istanza era stata presentata dalla Tiber Eko Srl «per l’annullamento – come si legge nelle carte della sentenza – del provvedimento protocollo 4452 del 19 ottobre 2017 del Comune di Giove, di diniego della proroga dei termini di inizio dei lavori e del compimento delle attività relative alla realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili – biomasse, richiesta dal ricorrente con istanza del 2 ottobre 2017».

I motivi Secondo l’azienda non c’erano i presupposti per il no alla proroga. In particolare nel documento infatti si parla di «omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, violazione del principio del contraddittorio e del principio del giusto procedimento»; di «eccesso di potere, per sviamento di potere per cattivo esercizio del potere discrezionale»; di «difetto di motivazione in merito al bilanciamento dei contrapposti interessi, nonché eccesso di potere per motivazione contraddittoria e illogica in merito alle ragioni che avrebbero determinato l’ente al diniego di proroga», e di «difetto di istruttoria, errore nei presupposti di fatto e per motivazione illogica e contraddittoria, atteso che non è stato consentito alla società ricorrente di poter fornire il proprio apporto istruttorio nell’ambito del procedimento sfociato nel diniego impugnato».

La sentenza Ragioni sufficienti ai giudici per l’accoglimento. «Nel merito il ricorso è fondato e va accolto. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato». «L’istanza di proroga per l’avvio dei lavori oggetto di un permesso a costruire – spiegano i giudici nelle motivazioni – è ispirata alla necessità di assicurare tempi certi alle operazioni di trasformazione del territorio, sia in punto d’inizio che di termine dei lavori, volti ad un’ordinata realizzazione delle previsioni dello strumento urbanistico, nonché di prevenire i noti fenomeni di degrado costituiti da edifici non completati, che sono fonte di grave disordine ambientale e causa di pericolo per la pubblica e privata incolumità; è quindi previsto dalla legge che detti termini possano essere motivatamente prorogati, e ciò è possibile ogni qual volta tale necessità scaturisca da fattori indipendenti dalla volontà e dalla responsabilità del richiedente, al tempo stesso il presupposto per accordare la proroga è demandato dal legislatore ad una prudente valutazione del Comune, il quale è chiamato ad operare una comparazione tra gli interessi contrapposti che sono dati dall’esigenza di assicurare che la trasformazione urbanistica che si intende realizzare avvenga in maniera ordinata e conforme allo strumento urbanistico, e che la proroga non sia motivata da mancanza di mezzi o dal mero capriccio del richiedente o da altre ragioni riconducibili a fatto di quest’ultimo».

Alcuna valutazione «Occorre rilevare come nella fattispecie il Comune di Giove non risulta aver effettuato alcuna valutazione comparativa tra l’interesse pubblico in termini di ricadute negative di produttività sul territorio discendenti dal diniego impugnato e l’interesse privato di Tiber Eko s.r.l. a non esporsi all’alea giudiziale conseguente alla pendenza del ricorso promosso da alcune associazioni ambientaliste innanzi all’intestato Tribunale per l’annullamento della determina n. 44 del 18 ottobre 2016. Le ragioni che precedono impongo l’accoglimento della domanda di annullamento dell’atto impugnato, fermo restando il potere dovere dell’amministrazione comunale di pronunciarsi nuovamente in ordine all’istanza di proroga dei lavori, alla luce di quanto rilevato nella presente sentenza».

@tulhaidetto

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