La madre ha il diritto di «poter decidere liberamente, anche attraverso un’adeguata informazione sanitaria, la scelta dell’aborto terapeutico o di rischiare una nascita a rischio genetico». Se non viene messa in condizioni di poter decidere in tutta libertà con analisi adeguate che attestino la vitalità del feto, ha diritto, insieme al padre del nascituro, ad un maxi risarcimento.
Ricorso accolto Lo rileva la Cassazione nell’accogliere il ricorso di una coppia umbra, Maurizio e Marina L., genitori di una bimba nata con sindrome Down nel marzo 1989, che chiedevano venisse dichiarata la responsabilità dell’Università la Sapienza di Roma perché «non aveva informato la gestante della oggettiva inaffidabilità dell’esito della funicolocentesi e quindi sulla necessità di ripetere l’esame entro e non oltre la 24esima settimana», termine entro il quale la madre aveva la possibilità di scegliere l’aborto terapeutico.
80 mila euro nel 2006 Alla coppia perugina, la Corte d’appello di Perugia, nell’ ottobre del 2006, aveva riconosciuto 80 mila euro di danni morali, condannando la Sapienza al pagamento della somma (la coppia aveva chiesto un risarcimento di un miliardo e trecento milioni di vecchie lire). Contro questa decisione, i genitori della bimba Down hanno fatto ricorso con successo in Cassazione, chiedendo anche i danni non patrimoniali.
L’università aveva una responsabilità contrattuale Gli ‘ermellinì erano tenuti a chiarire «nel caso di aborto terapeutico, a chi incombe l’onere probatorio che al momento dell’inadempimento del medico il feto non era in condizioni di condurre vita autonoma?». In proposito, la Cassazione ha chiarito che «la responsabilità dell’Università è di natura contrattuale», per cui «nel contratto di protezione tra la gestante e l’Università che effettua le analisi per escludere il rischio genetico, gli interessi da realizzare e tutelare attengono alla sfera della salute in senso ampio» visto che «l’inadempimento dell’università debitrice della prestazione è suscettibile di ledere i diritti inviolabili della persona e quindi anche della gestante e del padre, che pure è giuridicamente solidale al mantenimento, alla crescita e alla protezione del nato non sano».
Torna tutto a Perugia La Cassazione, bacchettando i giudici di merito, ha evidenziato che la responsabilità dell’Università è di natura «contrattuale in quanto inadempiente all’obbligo di protezione nel compiere la funicolocentesi, sia in ordine al principio di risarcimento integrale del danno non patrimoniale dei genitori della piccola handicappata, che risulta sottovalutato per entrambi i genitori, considerata la gravità del sacrificio personale e la permanenza dell’assistenza di una persona che abbisogna di continue cure, sorveglianza ed affetto». Sarà ora la Corte d’appello di Perugia a liquidare alla coppia un danno maggiore per le analisi approssimative.

