di Chiara Fabrizi ed Enzo Beretta
«Casa Ancarano non può qualificarsi come un’opera temporanea avendo una platea in calcestruzzo. Quanto alle finalità è la stessa ordinanza del sindaco a collegarla a un’eventuale e futura accoglienza della popolazione». Queste le motivazioni con cui i giudici del tribunale del Riesame (presidente Narducci, a latere Verola e Avenoso) hanno confermato il sequestro del cantiere per la realizzazione del centro polivalente destinato alla comunità di Ancarano, frazione di Norcia pesantemente colpita dai terremoti di fine ottobre 2016.
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«Casa Ancarano non è temporanea» La struttura, come noto, è al centro di un’inchiesta della procura di Spoleto, titolari del fascicolo il sostituto Gennaro Iannarone e il pm Patrizia Mattei, che hanno iscritto al registro degli indagati il sindaco di Norcia Nicola Alemanno, il presidente della Proloco Venanzo Santucci e il direttore dei lavori Riccardo Tacconi. Per tutti l’accusa è di violazione del Testo unico dell’edilizia, in sostanza i magistrati contestano l’autorizzazione concessa dal primo cittadino con ordinanza, quindi seguendo le procedure in deroga previste per alcuni interventi di emergenza, come le casette ma non per il centro polivalente. L’altro tasto delicatissimo è quello della temporaneità delle opere: nella nove pagine di motivazioni, il collegio dei giudici avverte che «il concetto di temporaneità non può mutare il proprio significato in occasione di calamità, né può essere accolta la tesi difensiva che vuole collegare la temporaneità di Casa Ancarano alla temporaneità delle ordinanze di Protezione civile» che comunque, rilevano i giudici, «non autorizzano procedure in deroga per qualsiasi intervento eseguito in periodo di crisi post sismica».
Non ci sono i requisiti In questo senso il Riesame rileva, come già fatto da pm e gip, che il requisito per autorizzare cantieri con procedure in deroga «è legato alla finalità dell’assistenza e del ricovero dei terremotati o al ripristino dei servizi pubblici essenziali esistenti primi degli eventi sismici, casi questi che non sussistono per Casa Ancarano», trattandosi di una struttura polivalente destinata ad attività socio, ricreative e sportive, seppur convertibile in caso di necessità a presidio di Protezione civile. Il tribunale della Libertà, poi, riserva ampio spazio all’ordinanza 460 del 2017, che secondo i legali della difesa (Di Curzio, Marcucci, Angeletti e Pugnali) avrebbe legittimato le procedure seguite: «Ciò che con quel provvedimento viene consentito in deroga ai Comuni è l’utilizzazione di donazioni, anche di privati, di ‘strutture e moduli temporanei’ per garantire uno spazio di aggregazione, ma è evidente – vanno avanti i giudici – che le modalità scelte dal Comune di Norcia per garantire uno spazio di questo tipo sono al di fuori delle previsioni dell’ordinanza, essendo la struttura sequestra costruita su una platea di calcestruzzo armato».
Calcestruzzo e incidenza ambientale Non solo secondo i giudici Casa Ancarano non è inserita neanche nella pianificazione degli interventi per l’emergenza previsti a Norcia, «non essendo stata approvata dalla Regione né inserita dal Comune tra le il fabbisogno di aree per interventi post sisma». Per quanto riguarda la tesi difensiva della vicinanza tra il campo casette della frazione e la struttura polivalente, il Riesame rileva che «la localizzazione è tutt’altro che prossima al villaggio, che diversamente dall’area del cantiere non rientra nel perimetro dell’area protetta del Parco dei Sibillini», fermo restando che «nessuna ordinanza della Protezione civile ha previsto deroghe normative in materia di valutazione di incidenza ambientale». Che naturalmente non è stata fatta per Casa Ancarano.
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