di Enzo Beretta
Archiviato, dal giudice di Perugia, il procedimento penale per diffamazione contro Chef Rubio originato nel novembre 2019 da una denuncia dei consiglieri comunali di Fratelli d’Italia. Il pm aveva chiesto di archiviare il fascicolo, i querelanti si erano opposti, alla fine il giudice Piercarlo Frabotta ha chiuso tutto soffermandosi sul «difetto di legittimazione di questi ultimi a proporre querela». Infatti, viene richiamata la Cassazione, «la legittimazione compete ai singoli componenti solo se le offese si riverberano direttamente su di essi, offendendo la loro personale dignità».
«Non c’è collegamento» «Non è obiettivamente ravvisabile alcun collegamento individualizzante certo tra i consiglieri e le espressioni ‘razzisti umbri’ ovvero ‘quei razzisti tra gli umbri’ utilizzate da Gabriele Rubini nei messaggi pubblicati su Twitter il 29 e 30 ottobre 2019». E precisa: «Se è vero, infatti, che l’indagato faceva indubbio riferimento alle elezioni regionali umbre del 27 ottobre, nel cui contesto l’allora Presidente del Consiglio Conte avrebbe tenuto un atteggiamento attendista in relazione alla nota vicenda dello sbarco della nave Ocean Viking al fine di ottenere ‘qualche voto in più’ dai soggetti qualificati, appunto, come ‘razzisti’, è altrettanto vero che l’indagato si riferiva del tutto genericamente a coloro che, nell’ambito dell’elettorato attivo umbro, potevano essere ritenuti soggetti ‘razzisti’. Da ciò – si legge in sentenza – deriva con ogni evidenza l’assoluta impossibilità di individuare con certezza negli esponenti detti soggetti, posta l’assenza nei messaggi di qualsivoglia diretto o anche indiretto riferimento ai consiglieri comunali appartenenti al gruppo Fratelli d’Italia di Perugia».
Le motivazioni Secondo il giudice, inoltre, «l’ulteriore espressione ‘analfabeti funzionali’ era poi pacificamente riferita a taluni di coloro che avevano risposto su Twitter al primo messaggio dell’indagato, soggetti, anche questi, non identificati né identificabili e, comunque, mai individuabili negli opponenti». Quanto, infine, «all’espressione ‘peracottari’, in querela non c’è alcuna censura avente a oggetto tale locuzione, e che essa era genericamente riferita agli ‘avversari politici’ dell’allora premier Conte, senza alcuna possibilità, anche in tal caso, di connessione individualizzante con soggetti determinati o indeterminabili, men che meno con gli opponenti».
