di Chiara Fabrizi
Cacciatore spara per sbaglio contro una casa durante una battuta di selezione al cinghiale organizzata dalle autorità e per tentare di riavere la licenza per il porto del fucile arriva fino al Tar dell’Umbria, che però bolla come «infondato» il suo ricorso e conferma il divieto alla detenzione recentemente riemesso dalla Prefettura di Perugia.
I fatti all’origine del procedimento amministrativo risalgono all’agosto del 2022 e si sono verificati a Spoleto, in zona Montepincio, dove da tempo i residenti segnalavano la pericolosa presenza di numerosi cinghiali. In questo quadro, Questura e Comune organizzarono una battuta di selezione, impartendo ai cacciatori una serie di prescrizioni affinché l’attività si svolgesse in sicurezza. Durante quella mattinata, però, due colpi di una carabina con capacità di gittata di circa 3 mila metri colpirono un’abitazione che si trovava a 300 metri e nella quale erano presenti persone, nessuna delle quali rimase ferita.
Dall’incidente senza conseguente è scaturito un procedimento penale sia per il cacciatore in questione (oltreché per il caposquadra) che ha ottenuto, a seguito di oblazione, l’estinzione del reato, cioè una violazione del Tulps (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). Alla luce dell’esito del procedimento penale l’uomo ha quindi chiesto la revoca del divieto di detenzione di armi e munizioni. Un’istanza, la sua, che è stata respinta dalla Prefettura di Perugia secondo cui, da un lato, «permangono attuali i presupposti che determinarono l’adozione del provvedimento» e, dall’altro, considera «prematura» la restituzione della licenza «essendo necessario, per una compiuta osservazione della condotta ai fini della valutazione di affidabilità dello stesso, il decorso di un ulteriore congruo lasso di tempo, al termine del quale rivalutarne la posizione».
Il cacciatore, rappresentato dall’avvocato Gaetano Puma, ha quindi impugnato davanti al Tar dell’Umbria il provvedimento della Prefettura di Perugia, lamentando una serie di violazioni, dal «difetto di istruttoria» al «travisamento dei fatti» fino «all’irragionevolezza», ma anche sostenendo come non sia stato provato che i colpi contro la casa siano stati esplosi da lui e pure negando di aver ricevuto precise istruzione del caposquadra. I giudici amministrativi, recuperando anche le dichiarazioni rese del cacciatore all’epoca dei fatti, hanno invece confermato il divieto emesso dalla Prefettura di Perugia, sottolineando in sentenza che «un selettore esperto non dovrebbe mai sparare, in assenza di visuale libera, senza avere certezza della situazione dei luoghi», mentre le parole verbalizzate nel 2022 dal «cacciatore, nell’ammettere di non avere avuto conoscenza della situazione dei luoghi e nel voler giustificare quanto accaduto con la presenza del bosco che escludeva la visuale della casa, rendono tutt’altro che travisata o illogica la valutazione di inaffidabilità nell’uso delle armi e impediscono di ritenerne sproporzionate le conseguenze». Ergo: ricorso respinto e cacciatore tuttora senza licenza.
