Una bottiglia rotta

di Enzo Beretta

La riqualificazione del reato da lesioni personali gravi a tentato omicidio: è quanto richiesto dall’avvocato Fabio Ottaviani nel processo in cui è imputato un albanese di 26 anni ritenuto responsabile di aver colpito con una bottiglia di vetro alla testa il suo cliente nel centro di Foligno. L’episodio è avvenuto il 24 marzo 2024, la decisione sull’istanza della parte civile verrà comunicata dal giudice D’Agostino nella prossima udienza in programma per metà aprile. Dalla bottigliata – si legge nel capo di imputazione – «derivava una malattia giudicata guaribile in giorni 10 (trauma cranico con ferita da taglio in regione temporale sx e sanguinamento arterioso)».

Riqualificazione Con una memoria depositata agli atti, la parte civile chiede ora che il fatto venga qualificato in tentato omicidio. «Per modalità esecutive, natura del mezzo impiegato, caratteristiche anatomo-funzionali della lesione prodotta e concreta esposizione a pericolo del bene vita», si legge nell’atto firmato dall’avvocato Ottaviani. La difesa della parte civile richiama la consulenza medico legale del dottor Stefano Vinti, sottolineando che la ferita riportata dalla vittima era «a tutto spessore del cuoio capelluto in sede temporale», con successiva «sezione completa dell’arteria temporale superficiale e di un suo ramo anteriore che venivano suturati». Nella relazione si evidenzia inoltre che «le emorragie arteriose del distretto cranio-facciale possono determinare in tempi rapidi shock emorragico ipovolemico e perdita di coscienza, con rischio concreto di exitus in assenza di tempestivo intervento sanitario». 

«Poteva morire» Secondo la ricostruzione della parte civile, l’aggressore per colpire ha utilizzato «una bottiglia di vetro previamente infrata, trasformata in strumento da punta e taglio». La morte – si legge ancora – non si sarebbe verificata solo grazie al rapido intervento dei soccorsi e all’operazione chirurgica che ha arrestato l’emorragia. «La condotta oggetto di imputazione presenta tutti i requisiti dell’atto idoneo e non equivoco a cagionare la morte, evento non realizzatosi esclusivamente per l’intervento tempestivo dei soccorsi», conclude la memoria.

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