Il conto di base rappresenta uno degli strumenti introdotti dal legislatore europeo e nazionale per favorire l’inclusione finanziaria dei consumatori.
La disciplina è contenuta nel Testo Unico Bancario, in particolare negli articoli dedicati ai conti di pagamento, che recepiscono la direttiva europea sui conti di pagamento (Payment Accounts Directive).
L’obiettivo della normativa è garantire ai consumatori l’accesso a un conto di pagamento con servizi essenziali, indipendentemente dalla loro condizione economica o sociale. Per approfondire se hai i requisiti per aprire un conto corrente di base, clicca qui.
In questo contesto assume particolare rilievo la questione della mancata apertura del conto di base da parte dell’intermediario, oggetto di diverse pronunce dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
La giurisprudenza dell’ABF ha chiarito i limiti della discrezionalità delle banche nel rifiutare l’instaurazione di un rapporto contrattuale, distinguendo tra il conto corrente ordinario e il conto di base.
Il conto di base è stato introdotto per garantire l’accesso ai servizi bancari fondamentali ai consumatori che ne siano privi. La disciplina prevede che ogni consumatore residente legalmente nell’Unione europea abbia diritto ad aprire un conto di pagamento con servizi minimi, come:
- deposito e prelievo di contante;
- esecuzione di bonifici;
- utilizzo di carta di debito;
- domiciliazione di pagamenti.
La normativa mira a contrastare il fenomeno dell’esclusione finanziaria, assicurando che anche i soggetti economicamente più vulnerabili possano accedere ai servizi bancari di base.
Tuttavia, il diritto all’apertura del conto di base non è assoluto.
La legge prevede alcune ipotesi nelle quali l’intermediario può legittimamente rifiutare la richiesta, ad esempio quando il cliente possiede già un conto di pagamento in Italia oppure quando emergano esigenze legate alla normativa antiriciclaggio.
In una decisione del Collegio di Palermo (ABF, decisione n. 14065 del 10 agosto 2020), l’Arbitro ha affermato che l’intermediario conserva una significativa discrezionalità nella scelta della clientela e può quindi rifiutare l’apertura di un conto corrente ordinario.
Tuttavia, l’ABF ha precisato che questa discrezionalità incontra un limite proprio nella disciplina del conto di base, che introduce un diritto specifico del consumatore all’accesso ai servizi bancari essenziali.
Anche, secondo il Collegio di Torino (decisione n. 9481 del 28 agosto 2024), la banca non è obbligata ad aprire un conto corrente ordinario, ma il conto di base costituisce un’eccezione alla libertà contrattuale dell’intermediario, in quanto previsto dalla normativa come strumento di inclusione finanziaria.
Il rifiuto dell’apertura può quindi essere considerato legittimo solo quando ricorrono circostanze specifiche previste dalla legge, come:
- la mancanza dei requisiti richiesti al consumatore;
- la presenza di un altro conto di pagamento già attivo in Italia;
- impedimenti derivanti dalla normativa antiriciclaggio.
In mancanza di tali condizioni, il rifiuto dell’intermediario può essere considerato illegittimo.
Un orientamento analogo emerge anche nella decisione del Collegio di Roma n. 5928 del 13 giugno 2023, nella quale l’Arbitro ribadisce che l’autonomia contrattuale della banca incontra un limite nella disciplina del conto di base, finalizzata a garantire l’accesso universale ai servizi bancari essenziali.
