L'ospedale Santa Maria di Terni

di M.To.

Aveva 16 anni e nel 1996, quando le dissero che doveva essere operata per l’asportazione delle tonsille, forse non se ne preoccupò più di tanto. E con lei i genitori. Oggi di anni ne avrebbe 33, ma quell’intervento, di routine, per quella ragazzina si rivelò fatale. Una violenta emorragia le costò la vita e, da allora, il padre e la madre stanno combattendo una lunghissima battaglia legale. Che è sfociata in una clamorosa sentenza della corte di cassazione, relativa al così detto consenso informato.

I processi In sede penale l’azienda ospedaliera era stata assolta, ma nel 2002 il tribunale civile aveva ritenuto che da parte delle ospedale ci fossero state delle carenze nelle informazioni date alla famiglia e che quelle carenze fossero state decisive nel non poter fronteggiare in maniera adeguata l’emorragia che aveva colpito la ragazza. L’azienda ospedaliera di Terni era stata così condannata a risarcire la famiglia: 260 mila euro più gli interessi maturati. La corte d’appello di Perugia aveva ribaltato il verdetto, negando ogni tipo di risarcimento, ma i due genitori non si erano arresi e il caso della loro figlioletta è arrivato fino alla corte di cassazione.

La sentenza La terza sezione civile della suprema corte ha accolto il loro ricorso, annullando ‘con rinvio’ la sentenza di appello: di fatto questo significa che dovrà essere celebrato un nuovo processo. I giudici della cassazione hanno evidenziato che «l’obbligo di informazione, che deve essere particolarmente dettagliato al fine di garantire lo scrupoloso rispetto del diritto di autodeterminazione del paziente, non si estende ai soli rischi imprevedibili, ovvero agli esiti anomali, al limite del fortuito», ma «al di là di tale limite – è scritto nella sentenza depositata mercoledì – il professionista sanitario ha l’obbligo di fornire al paziente, in modo dettagliato, tutte le informazioni scientificamente possibili sull’intervento chirurgico che intende eseguire, sulle conseguenze normalmente possibili, sia pure infrequenti, tanto da apparire straordinarie, sul bilancio tra rischi e vantaggi dell’intervento».

L’informazione Secondo la corte di cassazione, insomma, «non è consentito rimettere all’apprezzamento di un sanitario, in forza di un mero calcolo statistico, la valutazione se rendere il paziente edotto o meno dei rischi, anche ridotti, che possano incidere sulle sue condizioni fisiche o, addirittura sul bene supremo della vita» e deve «essere riservata al paziente, unico titolare del bene che è oggetto di pericolo per effetto del trattamento operatorio, ogni valutazione comparativa del bilancio tra rischi e vantaggi, specialmente quando il male da estirpare non sia particolarmente grave, l’intervento operatorio non sia particolarmente urgente, ed i rischi connessi ad esso siano presenti anche se statisticamente eccezionali e di scarso rilievo».

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