di M. To.
Secondo il Comune doveva imballare e portare via tutto. In quella casa di Piediluco, diceva palazzo Spada, una donna non ci doveva più stare e doveva sloggiare. Ma una sentenza del Tar – presidente Cesare Lamberti, consigliere Stefano Fantini, primo referendario Paolo Amovilli – ha detto che non se fa niente.
La storia A febbraio del 2013 il Comune di Terni aveva dichiarato decaduta l’assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale sociale (Ers) nel quale la donna vive, a Piediluco, con la figlia – separata dal marito – e i tre nipoti, tutti in tenera età, inseriti nel suo stato di famiglia. La donna, peraltro, aveva in corso la separazione dal suo, di marito. Che vive altrove.
Il provvedimento Secondo il Comune di Terni, però, la separazione ed il trasferimento del marito della donna erano «irrilevanti, essendo la relativa causa ancora pendente»: insomma, siccome non era legalmente separato – la causa era in corso – il marito faceva ancora parte del nucleo familiare. E siccome era proprietario di «16 vani con rendita pari a € 880,45 oltre al canone annuo da locazione dell’appartamento di proprietà, pari a € 2.550,00», lei da quella casa se ne doveva andare. E portarsi via anche la figlia e i nipotini.
Gli ‘accessori’ Anche perché, diceva sempre il Comune, per la figlia i bambini mancava la «preventiva autorizzazione da parte dell’azienda Ater». Solo che la figlia in questione, spiega il Tar, risultava «vittima di estorsione perpetrata da soggetto mafioso ex articolo 416-bis con l’aggravante del ‘metodo mafioso’».
I requisiti In casi come questi, in buona sostanza, il Tar ritiene «che il comune non possa prescindere nel valutare l’esistenza dei requisiti per la conservazione della qualità di assegnatario» e quindi «doveva essere condotta da parte del Comune l’indagine motivazionale sull’effettività della situazione familiare dell’assegnataria, sia quanto alla reale consistenza del suo nucleo familiare, sia quanto alla concreta residenza del coniuge, sia quanto alla veridicità della separazione che il Comune assume elusivi dei presupposti da cui discende la perdita del diritto a fruire dell’immobile di edilizia sociale».
La sentenza I giudici, quindi, hanno stabilito che la donna ha ragione ed il Comune di Terni torto: lei, sua figlia e i nipotini possono restare nella casa di Piediluco.
