Villa Palma

Ancora polemiche su Villa Palma. Dopo quelle sugli interventi di messa in sicurezza annunciati dall’attuale società proprietaria dello stabile – la Scs di Spoleto – arrivano gli strali di alcuni storici dell’arte che chiedono di «presentare denuncia presso la Procura della Repubblica al Soprintendente Anna di Bene per inadempienza nelle sue funzioni di protezione e conservazione dei Beni Culturali sottoposti alla tutela del suo ufficio, e simultaneamente ai proprietari (la Spoleto Crediti e Servizi) per inosservanza degli obblighi di legge».

Pochi fondi a disposizione A scatenare il polverone le dichiarazioni rese dal soprintendente Virgilio Lispi a Umbria24 circa la mancata chiamata in causa del ministero dei Beni culturali nella tutela della villa – che secondo l’articolo n° 32 del Codice dei beni culturali e del paesaggio potrebbe ‘imporre al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo gli interventi necessari per assicurare la conservazione dei beni culturali, ovvero provvedervi direttamente’ – «a causa della scarsa disponibilità di fondi».

Chiarezza sulle azioni della Soprintendenza «Relativamente al caso Villa Palma – afferma Saverio Ricci dottore di ricerca in Storia dell’arte moderna – nelle ultime settimane mi sono determinato ad approfondire gli aspetti legislativi dell’imposizione di obblighi conservativi da parte dello Stato a privati possessori o detentori di beni vincolati e  mi sono confrontato con il prof. Bruno Toscano (Emerito dell’Università Roma Tre, ordinario di Storia della critica d’arte e di Storia dell’arte moderna alla Sapienza di Roma, ndR). Rilancio la sua proposta di esigere chiarezza in merito alle azioni condotte dalla Soprintendenza ai Beni architettonici e paesaggistici dell’Umbria». Secondo i due storici, l’architetto Virgilio Lispi, nel rilasciare le sue dichiarazioni avrebbe «per negligenza volontaria o per incompetenza trascurato alcuni aspetti di fondamentale importanza stabiliti dalla normativa vigente».

Cosa dice il Codice dei beni culturali A sostegno di questa tesi, Ricci chiama in causa il Codice dei Beni culturali in vigore (il cosiddetto ‘Codice Urbani’, emanato nel 2004, sottoposto a revisioni nel 2006 e ancora nel 2008), che ha sostituito la vecchia ‘Legge sulla Tutela delle cose di interesse artistico e storico” (c.d. legge Bottai nr. 1089 del 1939) e che disciplina la materia in tema di conservazione di Beni Culturali sottoposti al vincolo di tutela da parte dello Stato. «Intanto occorre ricordare che Villa Palma è sottoposta al vincolo anche architettonico e paesaggistico dal momento che fu dichiarata ‘bene di rilevante interesso storico-artistico’ nel 1984. Basta questa ‘dichiarazione’ di interesse culturale dell’immobile per far scattare tutti i vincoli relativi alla proprietà immobiliare nella sua totalità a salvaguardia dell’integrità dell’intero bene. Il riferimento ovvio è al parco e al terreno circostante. Ogni modifica, anche la più microscopica, deve essere preventivamente autorizzata dalla Soprintendenza competente in materia. Ci sono casi di immobili vincolati adibiti a strutture ricettive cui la Soprintendenza Architettonica e Paesaggistica dell’Umbria ha rifiutato, avendone diritto, l’autorizzazione ad effettuare modifiche agli annessi agricoli o interventi nel terreno circostante: un caso emblematico vicino geograficamente a Villa Palma è quello di Palazzo Farattini ad Amelia, cui la Soprintendenza ha negato la possibilità di costruzione di una piscina ad uso degli ospiti della struttura ricettiva».

Legge può imporre interventi Ciò premesso, Ricci ritorna sull’articolo 32 del Codice citato da Lispi nel corso dell’intervista. Prima di provvedere direttamente agli interventi necessari per assicurare la conservazione dei beni culturali, ricorda lo storico, «la legge chiarisce che può imporli, ovvero obbligare il proprietario a redigere un progetto esecutivo, con un termine temporaneo perentorio entro il quale consegnarlo (stabilito dal Soprintendente e che deve essere rispettato dal proprietario del bene), e non un pronto intervento che non ha – ma solo secondo l’opinione di Lispi perchè non vi è minima traccia, nè diretta nè allusiva, nel testo del Codice – una vera e propria scadenza: si capisce immediatamente che si tratta di una contraddizione in termini, infatti che ‘pronto’ intervento sarebbe se non ci fosse, come dichiarato da Lispi, ‘nessun limite di tempo per l’esecuzione di questi lavori’? (si veda invece l’art. 27, ‘Situazioni di urgenza’: ‘Nel caso di assoluta urgenza possono essere effettuati interventi provvisori indispensabili per evitare danni al bene tutelato”, ma il proprietario oltre a dare comunicazione immediata alla Soprintendenza di questa misura cautelativa ha l’obbligo di legge di “inviare tempestivamente i progetti degli interventi definitivi per la necessaria autorizzazione’). Si tratta dunque di una dichiarazione falsa e tendenziosa quella secondo cui ‘Dal canto nostro, monitoreremo tutte le fasi della messa in sicurezza, poi li inviteremo a presentare un progetto di restauro complessivo e vedremo se lo faranno’. Il progetto definitivo avrebbe già dovuto essere al vaglio del Sopritendente».

Non è azione a fondo perduto Secondo gli articoli 33, 34, 35, poi, «la Soprintendenza in primis ha la facoltà di obbligare il proprietario a redigere il progetto esecutivo, poi se questo non viene presentato entro i termini stabiliti, lo può presentare la Soprintendenza stessa: verrà di nuovo concesso al proprietario un tempo entro il quale modificarlo e anche al Comune nel territorio del quale il bene è ubicato verranno concessi trenta giorni di tempo per comunicare le proprie osservazioni su tale progetto. Solo se nel termine fissato dal Soprintendente (che può essere anche dilazionato di diversi mesi) non si procede all’approvazione di un progetto definitivo, allora si dovrà passare all’esecuzione diretta da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dei lavori. Ma in ogni caso, si tratterebbe di una misura estrema e non si tratterebbe di un intervento ‘a fondo perduto’», poiché per le spese degli interventi sostenute direttamente, il Ministero determina la somma da porre a carico del proprietario, possessore o detentore.

Esigere dal privato il 100% dell’importo Anche in questo caso, continua Ricci «le parole di Lispi intorbidiscono le acque invece di sgombrare il campo da equivoci: ‘Teoricamente – precisa l’architetto – c’è la possibilità che il ministero si sostituisca ai privati ma con i tempi che corrono e la scarsa disponibilità di fondi – due anni fa, e fino al 2015, lo Stato ha deciso di non erogare più contributi per il restauro di beni privati – abbiamo deciso di non presentare nessuna richiesta in questo senso’». La procedura di esecuzione degli inteventi conservativi imposti, stabilita in modo univoco dalla legge, non prevede in alcun modo che il Ministero eroghi contributi laddove non richiesti in tempo debito. I contributi a fondo perduto vengono concessi solo se è il privato a farne domanda nel momento in cui presenta, volontariamente, un progetto di interventi conservativi. Solo se gli interventi imposti dalla PA sono di particolare rilevanza ovvero ‘sono eseguiti su beni in uso o godimento pubblico, il Ministero può concorrere in tutto o in parte alla relativa spesa. In tal caso, determina l’ammontare dell’onere che intende sostenere e ne dà comunicazione all’interessato’. Non è tuttavia il caso specifico di Villa Palma, per cui il Ministero, dati i presupposti giuridici, non potrebbe erogare contributi e  dovrebbe altresì esigere dal privato l’intero ammontare della spesa sostenuta per eseguire gli interventi, in definitiva il 100% dell’importo, tanto che il comma 3 sancisce che ne deve curare ‘il recupero nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato’.

Volontà di mistificazione? La totalmente assente azione di protezione e conservazione di Villa Palma, conclude lo storico «non è dunque dovuta all’annosa inconciliabilità tra il diritto e la prassi consolidata, piuttosto è l’indice di una mancanza di attenzione che rivela sfacciataggine oppure nel migliore dei casi incompetenza da parte degli organi preposti e rasenta il dolo, o quantomeno da adito a legittimi sospetti di una volontà di mistificazione delle procedure da adottare con l’intento, incomprensibile, di procrastinare lavori inderogabili, anche se non si capisce se si deve far guadagnare tempo al proprietario privato, alla Soprintendenza chiamata ad assolvere al suo compito, oppure al Comune di Terni con il quale la Scs aveva stipulato un accordo che dubito fortemente possa essere ritenuto valido a norma di legge».