di MA.T.
Non c’è dubbio che costituiscano un deterrente alla velocità e un argine agli incidenti stradali, anche in Umbria e anche in provincia di Perugia, come nel resto del paese. Tuttavia c’è chi punta il dito contro le amminstrazioni locali, come Federconsumatori che li considera come un modo ulteriore «per fare cassa». Di mezzo ci sono le regole che sembrano dare speranza a chi ha pensato o sta pensando di fare ricorso per le multe ricevuto dallo Speed Check.
E le regole dicono che le colonnine arancioni devono essere segnalate anticipatamente da apposita segnaletica e vicino al rilevatore c’è bisogno della presenza di un vigile urbano. E’ sempre così? Sono in molti a sostenere di essere stati multati dalle apparecchiature collocate lungo le carreggiate e si dicono pronti a dimostrare, foto alla mano, che nelle vicinanze non ci sarebbe stato un vigile o che addirittura non ci sarebbe la segnaletica. E intanto, denuncia Federconsumatori e anche l’Aci, molti comuni hanno intascato fior fior di quattrini dalle multe. Anche in Umbria il fenomeno è in forte crescita, come allo stesso modo viene segnalato la funzione di deterrenza delle colonnine. Sono diversi i comuni che se ne sono dotati, in alcuni di questi i limiti di velocità sono stati anche cambiati, ma non sono pochi i cittadini che hanno fatto ricorso, diversi dei quali l’hanno pure spuntata.
Ma c’è una novità che campeggia su tutte le latre e che si conquista anche le cronache nazionali dei principali quotidiani italiani. Ed è relativa alla posizione assunta dal ministero dei Trasporti al riguardo delle colonnine e che sembra sostenere un paradosso: le colonnine secondo il parere del ministero non sono riconosciute dal codice della strada quindi non potrebbero essere collocate ai bordi della strada, tranne nei casi in cui contengono realmente il rilevatore della velocità. E per conseguenza solo nei casi in cui – viene da dire – alla presenza di un vigile urbano e a seguito di apposita segnalazione. Questa la posizione assunta: «I manufatti in oggetto non sono inquadrabili in alcuna delle categorie previste dal Nuovo Codice della Strada e dunque per essi non risulta concessa alcuna approvazione», è scritto nel parere n°4295 firmato dal direttore generale Sergio Dondolini il 24 luglio scorso. Insomma con tale assunto viene svuotato il senso dell’iniziativa delle colonnine arancioni che sono state inventate come contenitori vuoti nei quali non si sa mai se c’è oppure no il rilevatore di velocità. E per non incorrere in una sanzione gli automobilisti preferiscono decelerare perché, come si suol dire, non si sa mai. Tantomeno possono essere considerati come componenti della segnaletica, dice il ministero: «Poiché non possono essere qualificati come impianti, probabilmente non potranno essere ricondotti alla futura nuova disciplina… l’eventuale impiego come componenti della segnaletica non può essere autorizzato».
Ad avvalorare la tesi di chi sostiene la possibilità di spuntarla con un ricorso c’è il parere di un avvocato esperto in ricorsi amministrativi, interpellato da Repubblica.it Ogni manufatto apposto sulle strade – sostiene l’avvocato Salvatore Verdoliva, esperto in ricorsi amministrativi – deve avere una copertura regolamentare che ne definisca caratteristiche estetiche, tecniche, normative. Un verbale di infrazione accertato con quelle colonnine è contestabile. Sullo stesso sito del noto quotidiano c’è il parere di Nicola Mazzonetto, l’ideatore delle colonnine arancioni che risponde: «Al ministero dei Trasporti ci hanno assicurato che non c’è bisogno di omologazione. È tutto in regola, il nostro progetto salva delle vite. Un kit base costa intorno ai 1500-2000 euro e prima di consegnarlo ai municipi organizziamo serate aperte ai cittadini per spiegarne il funzionamento».
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