di Maurizio Troccoli
La legge che nega la possibilità di essere genitore alla madre intenzionale è costituzionalmente illegittima. E’ quanto ha appena stabilito la Consulta. Nello specifico parliamo dell’articolo 8 della legge 40 del 2004 nella parte in cui non prevede il riconoscimento del ruolo di genitore anche per la cosiddetta madre intenzionale del figlio nato in Italia da due donne che hanno fatto ricorso alla procreazione medicalmente assistita (Pma) all’estero, rispettando le leggi di quel Paese. E’ la pronuncia 68 dello scorso 21 maggio dalla Corte Costituzionale che, in sentenza, scrive anche di «non poter giustificare l’inerzia protrattasi per anni» sulla materia e quindi di non poter «esimersi dal porre rimedio nell’immediato al vulnus riscontrato, garantendo il livello di protezione che la Costituzione esige che sia assicurato» a ogni minore.
La Consulta ha così stabilito che i figli nati da un percorso di Pma avranno due madri da subito, cioè dal momento in cui verranno al mondo, evitando quindi di dover ricorrere «all’adozione in casi particolari» prevista dall’articolo 44 e seguenti della legge 184 del 1983, cioè al percorso “più sicuro” a cui finora le coppie di lesbiche si sono aggrappate, anche in Umbria, per far sì che anche la madre intenzionale venisse riconosciuta come genitore del bambino. Una via, questa dell’«adozione in casi particolari», che è diventata per le mamme l’unica percorribile dopo la discussa circolare 3 del 19 gennaio 2023 del ministero dell’Interno – dipartimento per gli Affari interni e territoriali, che di fatto ha azzerato i margini di discrezionalità in cui si erano mossi molti sindaci italiani, compresi alcuni umbri, riconoscendo direttamente col certificato di nascita entrambe le madri come genitori del bambino, facendo cioè quello che oggi la Corte Costituzionale ha legalizzato.
Ma dove non sono arrivati i sindaci, anche alla luce naturalmente della stretta operata dal Governo, sono comunque intervenuti i tribunali per i Minori, compreso quello di Perugia, o le Corti d’Appello, compresa quella di Perugia. Sì, perché nei due anni intercorsi dalla circolare ministeriale sono almeno tre, ma è altamente probabile che il numero sia maggiore, le pronunce dei giudici umbri con cui sono state autorizzate, sempre nell’interesse del minore, «l’adozione in casi particolari» della madre intenzionale, riconoscendo così il bimbo come figlio di due mamme. E due di queste pronunce umbre hanno aperto al riconoscimento della madre intenzionale anche nel caso in cui le due donne non fossero unite civilmente.
La prima pronuncia, in questo senso, risale al novembre 2023 quando è stata la Corte d’Appello di Perugia (sentenza scritta dal giudice Paola De Lisio, presidente Claudia Matteini) ad accogliere la richiesta della coppia di lesbiche con una figlia nata nel 2015 con un lungo percorso di Pma compiuto all’estero, che in prima battuta era incappata nel diniego del Tribunale dei minori del capoluogo umbro, motivato proprio per la mancata unione civile tra le due. Dopodiché nel marzo scorso è stato direttamente il Tribunale dei minori di Perugia (presidente Giuseppina Arcella) a dire subito sì all’«adozione in casi particolari» presentata da due donne non unite civilmente ma mamme di una bimba del 2023 sempre nata col ricorso a una Pma compiuta all’estero.
Prima di ottenere la sentenza favorevole dei giudici per l’«adozione in casi particolari», però, le coppie (anche quelle eterosessuali, in favore delle quali la legge è stata originariamente scritta) sono sottoposte a verifiche documentali da parte della Questura, ad accertamenti sulla condizione socio economica della coppia, che implica un colloquio con gli assistenti sociali e una visita domiciliare per accertare l’adeguatezza degli ambienti in cui vive il bambino, più una serie di colloqui, generalmente tre o quattro, con l’equipe adozione (un assistente sociale e uno psicologo) della zona sociale di riferimento, che poi compiono una seconda visita domiciliare. Un iter, questo, che ha naturalmente un costo per le pubbliche amministrazioni e può naturalmente risultare probante per le mamme e per i bambini, ma che ora viene azzerato con la sentenza 68 della Corte Costituzionale che legalizza il riconoscimento alla nascita del bambino anche per la madre intenzionale.
Quanto alla possibilità per donne single di accedere alla procreazione assistita, la Consulta ha confermato che la legge che nega questa possibilità è costituzionalmente legittima. Poichè tesa a evitare al nascituro di trovarsi in una famiglia nella quale a priori manca la figura paterna. La Corte ha tuttavia mantenuto un atteggiamento possibilista e ha accompagnato la difesa del divieto a un’apertura sulla sua possibile rimozione: ha detto che l’eventuale estensione del diritto a ricorrere alla fecondazione assistita anche alle persone single non presenta «ostacoli costituzionali», ma che il compito di rimuovere il divieto spetta eventualmente al parlamento.
