La mobilitazione della comunità scolastica per il dimensionamento a Città di Castello

Il Tar dell’Umbria ha annullato il decreto con cui il commissario ha riorganizzato mesi fa la rete scolastica di Città di Castello per l’anno 2026/2027. Con una sentenza depositata venerdì, infatti, la magistratura amministrativa ha accolto il ricorso presentato dal Comune, dai genitori e dai sindacati contro la soppressione di due direzioni didattiche e di una scuola media, la Alighieri Pascoli, stabilendo che l’autorità straordinaria non può stravolgere la pianificazione del territorio senza una solida e documentata motivazione tecnica. Un caso, quella della scuola tiferete, per mesi al centro di polemiche e proteste.

Il dimensionamento La vicenda nasce dall’applicazione delle riforme collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza, e in particolare al cosiddetto dimensionamento scolastico, che impongono alla Regione di ridurre le sue sedi scolastiche autonome dalle attuali 134 a 130. Per raggiungere questo obiettivo, la Regione aveva programmato quattro fusioni di istituti, individuando l’ultimo intervento nel territorio di Terni. Di fronte alla decisione della Regione di sospendere temporaneamente l’efficacia di questo provvedimento, lo Stato ha nominato un commissario per sbloccare la situazione. Il commissario Ernesto Pellecchia però ha deciso di non procedere al taglio previsto a Terni, scegliendo in modo autonomo di spostare l’accorpamento su Città di Castello. Questa scelta ha cancellato la presidenza della scuola media e delle due direzioni didattiche locali per fonderle in due nuovi istituti comprensivi.

La sentenza I giudici amministrativi hanno giudicato illegittimo questo cambio di rotta improvviso, evidenziando che la Regione non era rimasta inattiva, ma aveva semplicemente congelato la sua delibera in attesa di un ricorso. Secondo il Tar, il commissario non poteva ignorare il lavoro di pianificazione del territorio, l’istruttoria della Regione e le conseguenze pratiche sulle famiglie e sugli edifici scolastici, nonché le «gravi criticità» che riguardano i lavori di demolizione e ricostruzione in corso nel plesso di via della Tina. Per modificare i piani regionali, insomma, servivano motivazioni solide. «La decisione di effettuare nuove scelte di dimensionamento differenti rispetto a quelle operate dalla Regione – è scritto nella sentenza – avrebbe richiesto un onere motivazionale rafforzato, non soddisfatto nei provvedimenti gravati». Inoltre «dalla motivazione del decreto nulla emerge circa le ragioni che hanno condotto ad individuare il Comune di Città di Castello in luogo del Comune di Terni».

Gubbio Niente da fare invece per quanto riguarda Gubbio, oggetto degli altri accorpamenti che hanno riguardato la soppressione della scuola media Mastrogiorgio-Nelli, i cui plessi sono stati divisi e uniti a tre direzioni didattiche del territorio. In questo caso, il Tar ha respinto il ricorso del Comune basandosi su un principio procedurale: il Comune non ha impugnato nei tempi corretti la delibera iniziale della Regione (la numero 86 del 2025) che aveva già stabilito questo accorpamento. Di conseguenza, anche se il Tar avesse cancellato i successivi decreti del commissario statale, la decisione originaria della Regione sarebbe rimasta in vigore. Per questo motivo, l’azione legale del Comune è stata giudicata inammissibile per mancanza di un reale beneficio pratico per l’amministrazione. Il tribunale ha anche escluso dal dibattito le richieste di una sigla sindacale dei docenti (la Gilda) che voleva inserirsi nella causa per denunciare la mancanza di consultazioni preventive.

La Regione Sempre venerdì il Tar si è espresso anche sul ricorso del ministero dell’Istruzione contro la Regione, annullando la scelta di Palazzo Donini di sospendere, con l’ormai famosa delibera 86, i tagli scolastici a Terni e Gubbio in attesa dell’esito di un ricorso al Capo dello Stato. Il Tar ha stabilito che la riorganizzazione scolastica non può rallentare rispetto alle scadenze europee: i tempi legati ai fondi del Pnrr sono rigidi, disciplinati da una normativa speciale e non ammettono rinvii unilaterali da parte degli enti locali. «Il puntuale adempimento delle indicazioni ministeriali – scrive il Tar – costituisce presupposto per l’osservanza a livello statale degli impegni europei assunti con il citato Pnrr, con ricadute sulla rendicontazione che deve essere fornita alla Commissione europea ai fini del pagamento delle rate di finanziamento previste».

I genitori Tornando a Città di Castello i genitori, che già a fine marzo avevano ottenuto una sospensiva, esultano parlando di «vittoria della comunità che ha riscoperto la propria identità e la forza della partecipazione democratica». «Laddove la burocrazia statale – aggiungono ancora – vedeva soltanto numeri, capitoli di spesa e freddi parametri legati al Pnrr, la comunità di Città di Castello ha saputo contrapporre un immenso valore umano e professionale. In questi mesi, i genitori non si sono limitati a protestare, ma hanno investito tempo, competenze ed energie per costruire un confronto serio e inattaccabile.

Il Comune, partiti e sindacati «Le nostre istanze – commentano poi il sindaco Luca Secondi e l’assessora all’Istruzione Letizia Guerri – erano quindi fondate e sono state pienamente riconosciute come legittime e giuste. Oggi – proseguono – possiamo dire che giustizia è fatta per la nostra comunità educante, che si è mobilitata in modo straordinario con i genitori e il personale della scuola al fianco dell’amministrazione, e per l’istituto Alighieri-Pascoli, che è salvo e non sarà smembrato». A esultare per l’esito della sentenza anche Sinistra italiana, il Psi, la Sinistra per Castello e i sindacati Cgil, Cisl e Uil.

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