Il Cup dell'ospedale di Perugia (©Fabrizio Troccoli)

di Daniele Bovi

Avviso bonario, possibilità di contestazione, intimazione formale al pagamento e, se necessario, riscossione coattiva. Sono essenzialmente questi i passaggi della procedura, adottata nei giorni scorsi dall’Azienda ospedaliera di Perugia, che riguarda l’applicazione e la riscossione di una sanzione nei confronti di chi non si presenta a visite e prestazioni di specialistica ambulatoriale prenotate senza aver provveduto alla disdetta; un fenomeno – quello del cosiddetto «no show» – che va a complicare il già complicato quadro delle liste d’attesa.

Il meccanismo La procedura rende operativo un meccanismo pensato per ridurre le assenze non comunicate, considerate una delle cause di spreco di risorse e di allungamento dei tempi di accesso alle cure. Quando un paziente non si presenta all’appuntamento senza averlo annullato nei tempi previsti, infatti, la prestazione resta inutilizzata e non può essere assegnata a un altro cittadino, con un impatto diretto sull’organizzazione delle agende e sugli sforzi messi in campo per il recupero delle liste d’attesa.

Ticket da pagare La sanzione prevista corrisponde all’importo del ticket sanitario legato alla prestazione prenotata e non fruita. In base alle regole regionali oggi in vigore, l’obbligo di pagamento riguarda esclusivamente gli utenti non esenti dal ticket. L’Azienda ospedaliera sottolinea però nella delibera che la procedura è stata adottata anche in vista di un possibile ampliamento futuro, qualora la Regione decidesse di estendere la sanzione a tutti gli assistiti, come già avviene in altri territori. In particolare, il Piano straordinario per l’abbattimento delle liste d’attesa varato dalla giunta Proietti a marzo, prevede l’obbligo di disdetta entro 24 ore; 3 giorni, invece, è il limite per gli esami che prevedono una preparazione, come ad esempio una colonscopia. 

La procedura Il percorso parte dall’individuazione dei casi di mancata presentazione attraverso i sistemi informativi aziendali. A quel punto viene inviato all’utente un avviso bonario, non formale, che indica la prestazione non effettuata, l’importo richiesto e le modalità per effettuare il pagamento oppure segnalare eventuali errori. Entro 30 giorni dalla ricezione dell’avviso è possibile presentare una contestazione, anche via posta elettronica certificata, che sospende temporaneamente la richiesta di pagamento.

L’iter La procedura prevede infatti la possibilità di non applicare la sanzione in presenza di impedimenti gravi o cause di forza maggiore. Qualche esempio? Una malattia improvvisa, un ricovero urgente, un grave problema familiare, un incidente stradale o situazioni oggettive e imprevedibili che abbiano reso impossibile presentarsi all’appuntamento. Le contestazioni vengono esaminate entro 30 giorni e, se accolte, comportano l’annullamento dell’addebito. 

Riscossione coattiva Se invece non arriva né il pagamento né una contestazione ritenuta valida, l’azienda può procedere con un’intimazione formale al pagamento, notificata con posta certificata o raccomandata. Come ultima possibilità è prevista la riscossione coattiva delle somme dovute, nel rispetto delle regole che disciplinano il recupero dei crediti sanitari. Tutta la procedura è stata adottata in attesa che il Governo emani – finalmente – il decreto attuativo per uniformare le modalità di disdetta previsto dal decreto 73 del luglio 2024, quello con in quale si punta a ridurre i tempi di attesa.

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