Non solo presunzione d’innocenza, ma anche tutela della reputazione. È il nuovo equilibrio che il Consiglio superiore della magistratura si prepara a introdurre aggiornando le linee guida sulla comunicazione giudiziaria ferme al 2018. Il nuovo testo, che approderà nei prossimi giorni al plenum del Csm, prende atto di un cambiamento ormai strutturale: nell’ecosistema dell’informazione digitale una notizia diffusa nella fase iniziale di un’indagine può produrre effetti reputazionali immediati e spesso irreversibili, anche quando l’esito processuale successivo ridimensiona o smentisce il quadro iniziale.
Per questo il documento propone un cambio di impostazione profondo. La comunicazione degli uffici giudiziari dovrà essere non soltanto rispettosa della presunzione di non colpevolezza, già prevista dalla normativa europea recepita in Italia, ma anche «vera, necessaria, proporzionata, riparabile e aggiornata». In sostanza, il principio che emerge è che la reputazione personale diventa parte integrante della tutela dei diritti.
La novità più significativa riguarda l’obbligo di aggiornamento delle notizie giudiziarie. Se una procura o un ufficio giudiziario decide di comunicare pubblicamente una fase iniziale dell’indagine, dovrà poi intervenire anche successivamente quando l’evoluzione del procedimento modifica in modo sostanziale il quadro originario. Archiviazioni, annullamenti, revoche di misure cautelari, proscioglimenti o assoluzioni dovranno quindi trovare spazio in comunicazioni ufficiali con criteri di tempestività e visibilità comparabili rispetto alla notizia iniziale.
Il principio è quello della “simmetria informativa”: se una notizia ha avuto forte esposizione nella fase investigativa, anche gli sviluppi successivi dovranno essere resi pubblici con analoga evidenza. Un tema particolarmente sensibile in un contesto mediatico in cui le informazioni giudiziarie diffuse all’inizio di un’inchiesta restano spesso reperibili online molto più delle eventuali assoluzioni arrivate anni dopo.
Le nuove linee guida rafforzano inoltre l’idea di una comunicazione istituzionale più sobria e meno personalizzata. In linea con gli orientamenti della Procura generale della Cassazione, il comunicato scritto viene indicato come forma ordinaria di comunicazione, mentre le conferenze stampa diventano uno strumento eccezionale. L’obiettivo dichiarato è evitare enfasi, spettacolarizzazione o esposizione mediatica eccessiva delle indagini.
Sul fronte dei diritti della difesa, intanto, arriva anche una questione destinata ad avere rilievo nazionale sul tema delle intercettazioni. Il giudice per le indagini preliminari di Trento ha sollevato davanti alla Corte costituzionale una questione di legittimità sulle norme che consentono l’accesso all’archivio digitale delle intercettazioni soltanto ai difensori e non direttamente agli imputati.
Secondo il Gip, il sistema processuale riconosce generalmente all’imputato il diritto di conoscere gli atti sui quali si fonda l’accusa, mentre nel caso delle intercettazioni questo diritto verrebbe limitato in modo non coerente. La questione assume un peso ancora maggiore per gli imputati stranieri o nei casi in cui l’ascolto diretto potrebbe consentire di cogliere elementi di contesto utili alla difesa.
Nell’ordinanza si sottolinea infatti che solo l’ascolto personale delle conversazioni intercettate potrebbe permettere all’imputato di individuare ulteriori elementi favorevoli o di contestualizzare meglio il contenuto delle captazioni. Un tema che il giudice collega direttamente al diritto al giusto processo e alla piena possibilità di difesa garantita dalla Costituzione.
I due interventi — quello del Csm sulla comunicazione e quello del Gip di Trento sulle intercettazioni — si muovono lungo una stessa direttrice: riequilibrare il rapporto tra indagini, informazione e diritti della persona in una fase storica in cui la dimensione pubblica del procedimento penale produce effetti spesso immediati e permanenti ben prima della sentenza definitiva.
