La gelosia, anche quando nasce da un tradimento, non può attenuare la responsabilità penale nei casi di stalking e lesioni aggravate. Anzi, se assume caratteri ossessivi e di possesso, può trasformarsi in un’aggravante. È il principio ribadito dalla Corte di cassazione in una recente sentenza che riguarda un uomo milanese condannato per aver perseguitato e aggredito l’ex compagna e il suo nuovo partner.
La decisione della Suprema corte arriva all’inizio di febbraio e mette un punto fermo su una linea interpretativa già consolidata. I giudici hanno respinto gran parte del ricorso presentato dall’imputato contro la condanna inflitta in appello nell’aprile 2025, ritenendo infondata la tesi secondo cui la gelosia, scatenata dalla fine della relazione e da un presunto tradimento, potesse incidere in senso favorevole sulla valutazione della pena.
Secondo quanto ricostruito nei precedenti gradi di giudizio, l’uomo aveva dato luogo a una serie di comportamenti persecutori e violenti nei confronti della ex convivente e del suo nuovo compagno, provocando in entrambi uno stato di ansia e paura tale da integrare gli estremi dello stalking, oltre alle lesioni aggravate. Per questi fatti era stato condannato a nove mesi e dieci giorni di reclusione, poi sostituiti con una sanzione pecuniaria pari a 5.600 euro.
Nel ricorso in Cassazione, articolato su quattro motivi, la difesa aveva contestato sia la qualificazione giuridica dei fatti sia il trattamento sanzionatorio, richiamando anche il percorso terapeutico intrapreso dall’uomo dopo i fatti. La Suprema corte ha però ritenuto infondati i principali rilievi, richiamando precedenti giurisprudenziali secondo cui la cosiddetta gelosia “morbosa” non è una reazione emotiva neutra, ma un’espressione di possesso e di supremazia sull’altra persona. Un atteggiamento che, lungi dal giustificare o attenuare la condotta, può rappresentare il movente di comportamenti violenti o persecutori e integrare l’aggravante dei motivi futili o abietti.
La sentenza chiarisce quindi che il tradimento, reale o percepito, non legittima in alcun modo reazioni aggressive o vessatorie. Le emozioni, sottolineano i giudici, non possono trasformarsi in una sorta di alibi per condotte che ledono la libertà e l’incolumità altrui.
La Cassazione ha invece accolto un solo motivo del ricorso, relativo a un errore nella determinazione della pena. Su questo aspetto specifico gli atti sono stati rinviati a un’altra sezione della Corte d’appello di Milano, chiamata a rideterminare la sanzione attenendosi alle indicazioni fornite dalla Suprema corte. Resta però ferma la responsabilità dell’imputato e, soprattutto, il principio di diritto: la gelosia non attenua, e in alcuni casi aggrava, la violenza.
