di Daniele Bovi
Il Tar dell’Umbria ha accolto parzialmente il ricorso presentato da Engie Servizi, annullando una delibera del Comune di Foligno e una serie di atti relativi alla procedura di project financing per l’illuminazione pubblica; dai giudici amministrativi è arrivato lo stop per la mancata applicazione del nuovo Codice dei contratti pubblici.
La storia Tutto nasce nel giugno 2021, quando la ternana Enerstreet presenta al Comune una proposta di project financing per la concessione del servizio di gestione integrata degli impianti di illuminazione pubblica. A fine 2021 però anche Engie Servizi – branca della multinazionale francese Engie – sottopone una propria proposta alternativa. Dopo una fase di confronto e richiesta di chiarimenti sull’impatto dell’aumento dei costi energetici, entrambe le proponenti risultano ammesse nel gennaio 2023, superando le verifiche preliminari dell’amministrazione.
Le tappe A luglio entra il vigore il nuovo Codice ma nonostante ciò, il Comune prosegue l’istruttoria secondo la disciplina precedente e nel febbraio 2024 conclude l’analisi delle proposte, ritenendo quella di Enerstreet maggiormente rispondente all’interesse pubblico. A quel punto la giunta formalizza la scelta con una delibera nel febbraio di un anno fa, dichiarandone il pubblico interesse e dando avvio alla procedura per la gara pubblica.
Al Tar Engie però due mesi dopo impugna la delibera davanti al Tar, sostenendo varie criticità. Tra le principali, la società contesta la legittimità della proposta di Enerstreet, ritenendola carente sotto il profilo tecnico e formale, e l’omessa applicazione della nuova normativa entrata in vigore nel frattempo. Comune e Enerstreet si oppongono al ricorso, eccependo tra l’altro la tardività dell’azione e l’inammissibilità delle censure.
La sentenza Nella sentenza depositata nelle scorse ore, il Tar rigetta tutte le eccezioni preliminari, riconoscendo la tempestività e la legittimazione di Engie a ricorrere. I giudici escludono inoltre che la scelta del promotore, pur rientrando nell’ampia discrezionalità amministrativa, sia insindacabile in presenza di contestazioni circostanziate. Nel merito, il Tar respinge le critiche di Engie sulla presunta inadeguatezza tecnica della proposta Enerstreet, sull’uso del contratto di avvalimento e sull’idoneità della cauzione provvisoria. Parimenti, non ritiene fondati i rilievi relativi alla valutazione comparativa tra le due offerte, giudicando le scelte del Comune non arbitrarie e sufficientemente motivate.
Il Codice Diverso invece l’esito sul punto relativo all’applicazione della normativa. La magistratura amministrativa accoglie la censura di Engie, affermando che – poiché l’istruttoria comunale si è svolta in gran parte dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice – il Comune avrebbe dovuto conformarsi alle nuove regole, informando gli operatori economici e consentendo loro di aggiornare le proposte secondo le nuove regole. Da qui l’annullamento degli atti.
