Controllo del Green pass in un autobus a Perugia (©Fabrizio Troccoli)

Niente quarantena per i vaccinati da meno di quattro mesi e per chi ha ricevuto anche la dose booster, estensione del Super Green pass quasi ovunque: per salire su treni, bus, metro e tutti gli altri mezzi di trasporto, per entrare in alberghi, andare a fiere, impianti sci e tanti altri luoghi di socialità e svago, oltre a prezzi calmierati per le mascherine Ffp2. E negli stadi torna la capienza a 50 per cento.

Le misure Sono queste le misure che il governo ha approvato nella serata di mercoledì con un nuovo decreto, volto al contenimento del virus; misure alle quali a gennaio potrebbero aggiungersene delle altre. Niente da fare, invece, per l’obbligo del Super Green pass anche a tutte le categorie di lavoratori, come chiesto anche dalle Regioni. Una intesa invece è stata raggiunta per calmierare il prezzo delle mascherine Ffp2: una proposta della quale ora sarà incaricata la struttura commissariale, che dovrebbe stipulare apposite convenzioni con le farmacie.

Il decreto Dal 10 gennaio fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green pass rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) alle seguenti attività: alberghi e strutture ricettive; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; sagre e fiere; centri congressi; servizi di ristorazione all’aperto; impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici; piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto; centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto. Inoltre il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

Quarantena Per quanto riguarda le quarantene, invece, il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo. Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.

Test e capienze Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza. Infine, per quanto riguarda le capienze il testo prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50 per cento per gli impianti all’aperto e al 35 per cento per gli impianti al chiuso.

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