La stretta sulla guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti non è illegittima, ma va applicata in modo coerente con i principi costituzionali. Lo stabilisce la Corte costituzionale, intervenendo sull’articolo 187 del Codice della strada, così come riformulato nel 2024.
La norma, nella nuova versione, infatti, non richiede più che il conducente si trovi in stato di «alterazione psico-fisica», ma punisce chi guida «dopo aver assunto stupefacenti». Una formulazione che aveva sollevato dubbi di legittimità da parte di tre giudici, preoccupati dal rischio di sanzionare chiunque avesse fatto uso di droghe anche molto tempo prima di mettersi al volante, «anche giorni, settimane o mesi prima, con effetti ritenuti irragionevoli e sproporzionati rispetto alla sicurezza stradale. Secondo i giudici rimettenti – cui hanno aderito l’Unione delle Camere penali italiane e l’Associazione italiana dei professori di diritto penale come amici curiae – la norma non consentirebbe di delimitare con precisione le condotte punibili e determinerebbe disparità di trattamento rispetto, tra l’altro, alla disciplina della guida in stato di ebbrezza.
La Corte costituzionale, tuttavia, non ha accolto queste censure, ma ha introdotto un chiarimento decisivo: la disposizione, secondo i giudici, va letta attraverso un’«interpretazione restrittiva della nuova norma in conformità ai principi costituzionali di proporzionalità e offensività, oltre che alla stessa finalità perseguita dal legislatore».
In pratica non è più necessario dimostrare che il conducente fosse in una condizione di effettiva alterazione psico-fisica al momento della guida. Resta però indispensabile accertare la presenza nei liquidi corporei di sostanze stupefacenti in quantità tali da essere, «per qualità e quantità, in relazione alle singole matrici biologiche in cui sono riscontrate, generalmente idonee, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, a determinare in un assuntore medio un’alterazione delle condizioni psico-fisiche, e conseguentemente delle normali capacità di controllo del veicolo». La stretta, dunque, tiene, ma non può prescindere da una valutazione concreta del pericolo per la sicurezza della circolazione stradale.
