di Daniele Bovi

È una vittoria parziale ma importante quella ottenuta da una serie di Enti del Terzo settore a proposito della gara, indetta da PuntoZero (società in house della Regione frutto della fusione tra Umbria salute e Umbria digitale) da 11,2 milioni di euro per il servizio di trasporto di campioni biologici, sangue, farmaci e così via. Il Tar dell’Umbria ha infatti accolto solo in parte i ricorsi presentati contro la procedura, chiarendo però un punto ritenuto decisivo dagli enti coinvolti. Le sentenze, due e tra loro parallele, riguardano le impugnazioni promosse da un raggruppamento di Confraternite di Misericordia e dalla Croce Rossa Italiana, entrambe organizzazioni di volontariato attive da anni anche in questo ambito.

Il contenzioso Al centro del contenzioso c’erano due questioni. La prima riguardava la scelta stessa di indire una gara pubblica, invece di ricorrere agli strumenti di collaborazione con il Terzo settore previsti dalla normativa di settore. La seconda concerneva un requisito inserito nel bando, ossia l’obbligo per tutti i partecipanti di essere iscritti all’albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

La gara Sul primo punto il Tar non è entrato nel merito, dichiarando i ricorsi inammissibili. Secondo i giudici, la decisione di affidare il servizio tramite una procedura di gara non è stata assunta da PuntoZero, ma dalla giunta regionale con atti precedenti che non sono stati impugnati. Di conseguenza, la contestazione mossa solo contro il bando è risultata tardiva. Il tribunale ha comunque precisato che, anche valutando la questione nel merito, il ricorso alla gara pubblica rappresenta la regola generale, mentre gli affidamenti riservati al Terzo settore costituiscono una facoltà e non un obbligo per l’amministrazione. Inoltre, il servizio in questione è stato ricondotto al trasporto di beni e non a quello sanitario di emergenza, che riguarda invece il trasporto di persone.

L’albo Diverso l’esito sulla seconda censura, quella relativa all’iscrizione all’albo degli autotrasportatori. Su questo aspetto il Tar ha dato ragione agli enti ricorrenti, ritenendo illegittimo e sproporzionato imporre tale requisito anche alle organizzazioni di volontariato che non svolgono attività di trasporto in forma imprenditoriale. La normativa che disciplina l’albo, hanno ricordato i giudici, collega l’obbligo di iscrizione allo svolgimento di un’attività commerciale verso corrispettivo, condizione che non si applica automaticamente agli enti del Terzo settore. Da qui l’annullamento parziale degli atti di gara, limitatamente a questa clausola.

Le conseguenze Le sentenze non bloccano quindi l’intera procedura. La gara, che al momento delle decisioni non risultava ancora conclusa, potrà proseguire, ma senza escludere gli enti del Terzo settore per la sola mancanza dell’iscrizione all’albo degli autotrasportatori, purché non operino come imprese commerciali. Sia la Croce Rossa sia il raggruppamento delle Misericordie avevano nel frattempo presentato domanda di partecipazione, nonostante il contenzioso in corso. Respinta invece la richiesta di risarcimento dei danni, ritenuta superata dall’annullamento parziale del bando.

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