di Chiara Fabrizi 

«Il Comune di Foligno deve risarcire Coop Centro Italia». E’ arrivata lunedì mattina la pronuncia del Tar dell’Umbria sul ricorso presentato contro l’ente per l’esproprio di alcune aree dell’ex Zuccherificio, ossia il vecchio sito produttivo di là dal Topino al centro di un piano particolareggiato per la riqualificazione «la cui efficacia è scaduta – ricordano i giudici amministrativi – nel maggio del 2015». In particolare a Coop, assistita dagli avvocati Fabio Amici e Alarico Mariani Marini, viene riconosciuto il diritto al risarcimento per le opere di urbanizzazioni compiute nell’area che dovranno essere quantificate nell’arco di 90 giorni e versate entro lo stesso termine dal municipio, difeso dall’avvocato Antonio Bartolini.

Sull’esproprio Il collegio (presidente Lamberti a latere Amovilli e Mattei) ha giudicato «improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse» la richiesta di annullamento della nota con cui il Comune l’11 novembre 2014 ha sostanzialmente chiesto a «Coop di mettere a disposizione circa 2,1 milioni di euro da corrispondere a titolo di indennità di esproprio alla società Magazzini Gabrielli in qualità di proprietaria di parte dei terreni». Il Tar motiva comunque la decisione: «I piani particolareggiati hanno durata decennale e decorso infruttuosamente il termine perdono efficacia. Il Comune di Foligno nel novembre 2010 ha espressamente preso atto della questione fissando a maggio 2015 la scadenza improrogabile». Ergo: «Risultando ampiamente decorso detto termine finale – si legge in sentenza – il piano attuativo, nonché tutti gli atti e provvedimenti preordinati alla sua realizzazione, compreso l’esproprio in giudizio, hanno perduto la loro efficacia e non possono pertanto essere portati ad esecuzione». Da qui l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interessa.

Riconosciuto il danno Diversa la pronuncia sulla richiesta di risarcimento presentata da Coop in relazione «al mancato o ritardato avvio da parte del Comune di Foligno della procedura espropriativa preordinata alla realizzazione degli interventi di urbanizzazione previsti dal piano particolareggiato scaduto». Il collegio riconosce come fondata la richiesta e motiva: «Il decreto di esproprio del 23 marzo 2015, con riferimento al quale il Comune di Foligno ritiene di aver adempiuto ai propri obblighi, è stato emanato soltanto due mesi prima della scadenza del termine di validità del piano particolareggiato di riferimento, con la conseguenza che Coop si è trovata nell’evidente impossibilità di espletare le attività progettuali ed esecutive previste, trattandosi di piano nel frattempo divenuto inefficace e quindi non eseguibile». Nelle memorie depositate all’inizio dell’anno il danno era stato quantificato in circa 20 milioni, nella sentenza del Tar la cifra a cui si fa riferimento è di poco superiore ai 10 milioni.

Risarcimento opere di urbanizzazione Ma la cifra andrà quantificata e documentata da Coop entro 90 giorni: «La richiesta di risarcimento appare fondata e deve pertanto essere accolta, con condanna del Comune di Foligno a risarcire Coop per i danni subiti in conseguenza del ritardo accumulato nell’adozione degli atti inerenti la procedura espropriativa, mentre per quanto riguarda l’ammontare del danno da risarcire – rileva il collegio – esso dovrà essere pari ai soli costi economici sostenuti dalla società ricorrente per la realizzazione delle opere di urbanizzazione poste in essere fino allo scadere del termine di validità del piano particolareggiato. Non si ritiene di dover accogliere la domanda risarcitoria per il danno da immobilizzazione dei capitali da impiegare per le opere in questione e da mancato guadagno per l’inutilizzo delle stesse, non essendo stata fornita prova di un eventuale diverso impiego di detti capitali e dell’effettiva futura destinazione a reddito degli edifici che sarebbero dovuti essere costruiti» .

@chilodice

 

 

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