Si era iscritto ad un partito politico (Il Psd, partito operatori per la sicurezza e la difesa) ed aveva incarichi di responsabilità all’interno di esso e per questo i suoi superiori gli avevano inflitto cinque giorni di consegna di rigore e respinto un ricorso gerarchico. Inizia così la vicenda giudiziaria che ha visto contrapporsi, sui banchi del tribunale amministrativo dell’Umbria, un carabiniere in servizio presso il nucleo operativo radiomobile della compagnia di Terni e la propria scala gerarchica, rappresentata e difesa dall’avvocatura dello Stato.
La sentenza La sezione prima del Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria ha dato però ragione al carabiniere condannando la Difesa a pagare le spese processuali. Il Tar ha stabilito un principio giurisprudenziale importante. «Non è ravvisabile – come si può leggere nella sentenza – un divieto di iscrizione e, a fortiori, di assunzione di cariche in seno ai partiti politici, nei confronti del personale delle forze armate» se l’attività viene svolta secondo quanto stabilito dalle norme di legge, e cioè «non durante l’attività di servizio, né in luoghi a ciò destinati, né indossando l’uniforme o qualificandosi in relazione all’attività di servizio come militare o rivolgendosi ad altri militari in divisa o qualificatisi come tali».
Fare politica si può Il collegio giudicante, composto da Cesare Lamberti (presidente), Carlo Luigi Cardoni (consigliere) e Pierfrancesco Ungari (consigliere estensore) va però ben oltre l’enunciazione del semplice principio giurisprudenziale, con un’articolata sentenza afferma che «le limitazioni all’esercizio di attività politica da parte del personale militare, non riguardano direttamente il diritto di iscrizione ai partiti o le attività che possono essere svolte all’interno di essi, bensì mirano a separare l’attività di servizio da quella politica, consentita (oltre che in conseguenza delle candidature alle elezioni politiche ed amministrative, in relazione alle quali il rapporto di servizio è sospeso) se svolta a titolo personale e fuori dalle condizioni espressamente individuate dalla legge (quali indici presuntivi di collegamento dell’attività politica del singolo militare con le Forze Armate, come tali)».
Agosto 2010 I fatti risalgono all’agosto del 2010 quando nei confronti del carabiniere, una laurea in giurisprudenza e una prossima in scienze politiche, fu avviato dal comandante della legione carabinieri Umbria un procedimento disciplinare che si concluse con l’irrogazione di cinque giorni di consegna di rigore, l’equivalente degli arresti domiciliari per un comune cittadino, con l’obbligo di scontare la «pena» nel proprio alloggio in caserma. A nulla è valso il «ricorso gerarchico» esperito dal carabiniere e rigettato dal comandante del comando interregionale carabinieri «Podgora». A quel punto il carabiniere, difeso dall’avvocato Giorgio Carta, decise di invocare il Tar per difendere il proprio diritto sancito, tra l’altro, anche dalla Costituzione.

