Il Tar ha annullato la gara da 4 milioni di euro indetta da Sase per l’assistenza a terra anche dei passeggeri all’aeroporto di Perugia. La sentenza è stata depositata il 4 giugno e accoglie in parte il ricorso presentato dall’attuale gestore dei servizi al centro dell’appalto, la Delta aerotaxi, ma anche il ricorso incidentale depositato dalla società che quella procedura l’ha vinta, Aergrifo. La decisione dei giudici amministrativi (presidente Ungari) ruota intorno a una specifica sezione dell’offerta economica, quella cioè relativa ai costi della manodopera e della sicurezza da impiegare per svolgere i servizi messi a gara.
La procedura è stata pubblicata a fine 2025, mentre la determina di aggiudicazione in favore di Aergrifo è arrivata il 3 febbraio scorso dopo il soccorso istruttorio attivato dalla commissione di gara che ha consentito ad Aegrifo di integrare la documentazione dopo che era stata riscontrata l’assenza nell’offerta economica sia dell’indicazione dei costi di manodopera che dei costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Va precisato che il modello predisposto da Sase per la gara non conteneva un campo in cui indicare i costi in questione, con Delta aerotaxi che li ha comunque inseriti nell’offerta economica.
Nell’impugnazione, dunque, Delta aerotaxi contesta sia l’attivazione del soccorso istruttorio, perché a suo dire la stazione appaltante avrebbe dovuto escludere Aergrifo, che la stessa integrazione depositata, perché per Delta aerotaxi indicherebbe un costo del lavoro inidoneo a consentire la copertura dei minimi salariali inderogabili. Il Tar ha giudicato fondato il primo rilievo di Delta aerotaxi di per sé «sufficiente all’accoglimento del ricorso introduttivo con conseguente annullamento dell’aggiudicazione, dovendo l’aggiudicataria essere esclusa».
In questo quadro si inserisce il ricorso incidentale depositato da Aergrifo, che ha denunciato l’illegittimità dei documenti di gara per violazione del Codice degli appalti e dei principi di par condicio, imparzialità e trasparenza e, infine, per contradditorietà intrinseca. Una contestazione, questa, condivisa dal Tar secondo cui la documentazione della gara «si presenta lacunosa e contraddittoria, in quanto non contiene alcuna indicazione dei costi della manodopera stimati».
Da qui l’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale di Aergrifo, perché secondo il collegio dei giudici amministrativi «risulta violata la par condicio tra gli operatori economici, non essendo state fornite – è scritto in sentenza – informazioni necessarie alla corretta formulazione dell’offerta economica (non solo il costo stimato della manodopera, ma anche la numerosità, l’anzianità e il livello di inquadramento del personale da riassorbire) che sono rimaste di fatto unicamente nella disponibilità del gestore uscente». Ergo, con sentenza il Tar ha disposto «l’annullamento della determina a contrarre, l’avviso disciplinare, del capitolato, dei relativi allegati e dei successivi atti di gara».
