di Daniele Bovi

Le infrastrutture di rete come le antenne 5G sono equiparate a opere di urbanizzazione primaria, compatibili con ogni destinazione urbanistica, specialmente quando finalizzate a coprire le aree a fallimento di mercato. In più i timori su patologie o interferenze con pacemaker sono privi di riscontri tecnici o scientifici certi che possano inficiare il parere favorevole dell’Arpa. Sono queste due delle motivazioni con le quali, nelle scorse ore, il Tar dell’Umbria ha respinto il ricorso di alcuni cittadini di Citerna a proposito dell’installazione di un’antenna 5G da 30 metri, posizionata vicino ad alcuni «siti sensibili» come un asilo.

La vicenda Il ricorso era stato presentato da un gruppo residenti della zona di Pistrino contro la realizzazione di una stazione radio base multigestore da parte di Inwit, società di Telecom che opera nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche. I cittadini contestavano il titolo autorizzativo formatosi tramite silenzio assenso, sollevando dubbi su diversi aspetti: dalla tutela della salute al rischio idraulico dell’area, fino alla possibile svalutazione degli immobili e al mancato rispetto dei regolamenti comunali.

Il parere di Arpa Il collegio ha respinto tutte le contestazioni, chiarendo innanzitutto che la competenza in materia di emissioni elettromagnetiche spetta esclusivamente all’Arpa. Il parere favorevole dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, secondo i giudici, è sufficiente a garantire il rispetto delle norme e del principio di precauzione. Nella sentenza si legge che «l’osservanza dei limiti di legge soddisfa di per sé il principio di precauzione», e che le preoccupazioni legate a possibili effetti sanitari o interferenze con dispositivi medici risultano «prive di riscontri tecnici o scientifici certi».

La sentenza Un altro punto centrale riguarda la natura stessa delle infrastrutture di telecomunicazione. Il Tar ha ribadito che si tratta di opere di urbanizzazione primaria e, in quanto tali, compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica. Questo vale a maggior ragione per gli interventi inseriti nel piano «Italia 5G», finanziato con risorse del Pnrr, che punta a garantire la copertura anche nelle cosiddette aree bianche, finora prive di servizio adeguato. In questo contesto, spiegano ancora i giudici amministrativi, la localizzazione degli impianti può avvenire «anche in deroga ai regolamenti comunali» fino al 2026.

Le autorizzazioni Il Tar umbro ha poi ritenuto legittimo il procedimento autorizzativo seguito dalla società. L’istanza, presentata a fine settembre 2024, non ha ricevuto dinieghi nei termini previsti e ha quindi dato luogo al silenzio assenso. La successiva autocertificazione ha formalizzato il titolo. Anche le contestazioni sulla mancata pubblicità dell’atto non sono state accolte: secondo il Tar, eventuali carenze nella pubblicazione non incidono sulla validità dell’autorizzazione.

Nessun rischio Respinte anche le obiezioni legate al rischio idraulico. L’area interessata è classificata a rischio elevato, ma la normativa consente comunque la realizzazione di infrastrutture tecnologiche che non comportino nuove volumetrie rilevanti. Nel caso specifico, il progetto prevede accorgimenti tecnici per ridurre l’esposizione al rischio, come il posizionamento delle apparecchiature sopra il livello previsto in caso di esondazione. Quanto alla vicinanza con luoghi sensibili, come l’asilo nido situato a circa 80 metri, il tribunale ha ritenuto che le esigenze di copertura del servizio prevalgano sulle limitazioni locali, anche perché la pianificazione comunale non risultava aggiornata in modo puntuale.

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