di Chia.Fa.

Se non si disdice la prenotazione in tempo utile per far posto a un altro utente scatta la sanzione, che consiste nel pagamento del ticket della prestazione sanitaria non effettuata. Dopo l’azienda ospedaliera di Perugia, anche la Usl 2 ha varato la “procedura aziendale per la riscossione della sanzione” a seguito di mancata presentazione del paziente all’esame. L’obiettivo è naturalmente ottimizzare l’impiego del personale sanitario e migliorare i tempi di esecuzione delle prestazioni sanitarie su un fronte, quello delle liste d’attesa, che resta critico.

In particolare, la Usl 2 ha stabilito che i «cittadini sono tenuti a disdire la prenotazione almeno 24 ore prima» che salgono a «3 giorni prima per le prestazioni che necessitano di preparazione, come ad esempio la colonscopia» al fine di «lasciare la disponibilità ad altro paziente».

Previsti, comunque, anche una serie di «impedimenti validi come giustificativi per evitare l’applicazione della sanzione», che come si è detto «consiste nella corresponsione del ticket se dovuto»: si va dal ricovero al lutto fino all’incidente stradale, passando per problemi di viabilità, situazioni meteorologiche eccezionali e naturalmente la nascita di un figlio. In caso di impedimento valido, comunque, il cittadino è chiamato a segnalare entro 10 giorni le ragioni della propria assenza, allegando la certificazione del caso, con una mail a documentazione.noshow@uslumbria2.it, che saranno esaminate e valutate.

La Usl 2, poi, trimestralmente procederà a tirare le file sulle prestazioni prenotate ma non eseguite per assenza del cittadino, avviando il conseguente procedimento di riscossione del ticket. La sanzione, invece, non scatta per le prestazioni con valore inferiore a 10 euro e in questa fase anche per chi è esente dal ticket, oltreché naturalmente per i defunti.

Si arriva dunque agli avvisi di pagamento che saranno generati in conformità al sistema di pagamento PagoPa e contro cui naturalmente il cittadino potrà presentare ricorso alla stessa Usl, producendo controdeduzioni che saranno esaminate. Infine, «le somme non pagate e non contestate saranno avviate alla riscossione coattiva secondo la normativa vigente in materia di recupero dei crediti sanitari mediante affidamento all’Agenzia delle Entrate, previa verifica della legittimità del titolo e nel rispetto delle procedure previste».

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