La sede del Tar dell’Umbria (foto Umbria24)

di Daniele Bovi

Niente da fare per quanto riguarda il riconoscimento degli extra costi, almeno per ora. Il Tar dell’Umbria nelle scorse ore con due sentenze ha giudicato inammissibili i ricorsi presentati da Gest, Gesenu, Tsa, Sia ed Ece contro Auri, l’Autorità regionale per i rifiuti e l’idrico.

I Pef Nel mirino, in particolare, le deliberazioni dell’autorità con le quali sono stati approvati i Piani economico-finanziari 2022-2025 dei diversi ambiti; documenti che rappresentano la base per il calcolo della Tari pagata dai cittadini. Nei Piani non sono stati riconosciuti – e quindi non sono stati poi “scaricati” sulle bollette – una serie di costi operativi e di investimento che invece i gestori chiedevano.

I costi In particolare è stata contestata l’esclusione o la riduzione di alcune voci considerate essenziali per l’equilibrio economico del servizio, come i costi legati agli standard di qualità, quelli sostenuti durante l’emergenza Covid, l’adeguamento all’inflazione e alcune componenti incentivanti previste dal metodo tariffario nazionale. Le imprese hanno lamentato inoltre una partecipazione solo formale al procedimento e criteri ritenuti penalizzanti nella determinazione dei limiti di crescita delle entrate.

RIFIUTI, I TANTI FRONTI APERTI PER L’UMBRIA NEL 2026

Atti interni Il Tribunale non è però entrato nel merito di queste contestazioni. Secondo quanto stabilito dalla magistratura amministrativa, gli atti contestati non producono effetti definitivi e non possono quindi essere impugnati prima della conclusione dell’intero procedimento tariffario. Accogliendo l’eccezione sollevata dalla difesa dell’Autorità d’ambito, i giudici hanno ritenuto che le delibere impugnate abbiano natura esclusivamente endoprocedimentale. In soldoni, si tratta di atti interni a un procedimento più ampio, destinati a confluire in una decisione finale che spetta a un altro soggetto, cioè all’Arera, che è l’Autorità nazionale.

Due fasi La sentenza ricostruisce infatti il percorso di formazione delle tariffe come un procedimento unitario articolato in due fasi. Nella prima, a livello locale, l’ente d’ambito verifica e valida i dati trasmessi dal gestore. Nella seconda, di livello nazionale, interviene l’Arera, cui spetta il controllo conclusivo e l’approvazione definitiva dei piani. È solo quest’ultimo passaggio, secondo il Tar, a produrre effetti stabili e quindi potenzialmente lesivi. Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, il Tribunale ha chiarito che l’efficacia provvisoria delle decisioni locali non è sufficiente a renderle autonomamente impugnabili. Anche se, nelle more dell’approvazione nazionale, le tariffe vengono applicate, questo meccanismo è considerato fisiologico.

Intervento centrale Il Tar ha inoltre respinto l’argomento secondo cui il ruolo dell’Arera sarebbe limitato a un controllo formale. Al contrario, l’intervento di Arera viene descritto come centrale e sostanziale, perché volto a verificare la coerenza regolatoria dei dati e, se necessario, a modificarli per assicurare uniformità ed efficienza del sistema.

Questo contenuto è libero e gratuito per tutti ma è stato realizzato anche grazie al contributo di chi ci ha sostenuti perché crede in una informazione accurata al servizio della nostra comunità. Se puoi fai la tua parte. Sostienici

Accettiamo pagamenti tramite carta di credito o Bonifico SEPA. Per donare inserisci l’importo, clicca il bottone Dona, scegli una modalità di pagamento e completa la procedura fornendo i dati richiesti.