di M.R.
Irricevibile perché tardivo, il ricorso di Amici della Terra onlus contro l’autorizzazione concessa dalla Regione Umbria alla società E-distribuzione Spa, per la costruzione di una cabina primaria di trasformazione nel Comune di Ferentillo. Questo l’esito della discussione in Camera di consiglio del 7 ottobre scorso. La sentenza è stata pubblicata lunedì 17 novembre.
Ricorso al Tar «La ricorrente – si legge nel provvedimento del Tribunale amministrativo regionale – agisce avverso un unico provvedimento, contestando la realizzazione dell’opera, ritenuta idonea, di per sé sola, ad arrecare pregiudizio a un contesto ambientale sostanzialmente incontaminato. La percezione della lesione dell’interesse diffuso alla tutela ambientale, azionato dalla parte, è perciò da ricollegare al momento in cui l’associazione ha avuto conoscenza dell’avvio della trasformazione dei luoghi, finalizzata alla realizzazione della cabina primaria di trasformazione». Considerata molto precedente alla presentazione stessa del ricorso, per questo ritenuto tardivo e perciò irricevibile.
Cabina elettrica I lavori hanno avuto inizio il 23 dicembre 2024 e tale circostanza risulta dall’apposito cartello di cantiere; l’intervento – rilevano i giudici – ha avuto ampia risonanza a livello locale, in quanto è stato oggetto di un’assemblea pubblica tenutasi il 13 febbraio 2025, indetta dal Comitato ‘Noi amiamo Ferentillo’. Il ricorso è stato notificato il 10 settembre scorso e depositato due settimane più tardi. Costituitasi in giudizio, la Regione Umbria, aveva eccepito preliminarmente l’irricevibilità del ricorso proprio per tardività ma anche infondatezza nel merito. La Provincia di Terni si è dichiarata priva di legittimazione passiva rispetto alla domanda spiegata dalla ricorrente; E-Distribuzione ha eccepito anch’essa l’irricevibilità del ricorso, sostenendone l’infondatezza; la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell’Umbria ha domandato il rigetto del gravame, rappresentando di essere stata coinvolta nella conferenza di servizi, e di essersi quindi espressa tenuto conto che ‘la particella interessata dall’intervento non risulterebbe ricadere in aree sottoposte a vincolo paesaggistico’.
E-Distribuzione In tutto ciò sono sfumati i motivi posti dalla onlus ricorrente e quelli ad adiuvandum dei titolari di attività economiche di zona, alla richiesta di annullare l’autorizzazione regionale all’intervento. Amici della Terra riscontrava profili di illogicità e contraddittorietà, provvedimento in contrasto con plurime discipline di settore e privo di efficacia.
