Un laboratorio di analisi ©Fabrizio Troccoli

di Chiara Fabrizi

Il Tar dell’Umbria ha ribaltato l’esito dell’appalto da quasi 59 milioni di euro per la durata di 60 mesi finalizzato alla «fornitura in service di sistemi analitici in automazione per l’esecuzione degli esami di chimica clinica e immunometria occorrenti alla rete dei laboratori analisi» delle quattro azienda sanitarie dell’Umbria. I giudici amministrativi hanno infatti accolto il ricorso della Beckman Coulter srl che si era classificata seconda con un punteggio di 84,95, mentre ad aggiudicarsi lo scorso aprile la procedura era stata la Roche diagnostics spa, che ha invece ottenuto 88,89. Nel processo amministrativo si sono costituite in giudizio sia Puntozero scarl, che ha indetto e aggiudicato la gara, che la stessa Roche, la quale ha anche proposto ricorso incidentale, sollevando invano una serie di obiezioni sulla valutazione dell’offerta della concorrente. Con la sentenza depositata oggi, infatti, il collegio (presidente Ungari) ha «escluso dalla gara la Roche, con la conseguente nuova aggiudicazione in favore della seconda classificata Beckman Coulter», procedendo contestualmente a dichiarare sia «l’inefficacia del contratto stipulato il 16 settembre scorso tra Roche e Usl 1» che «il conseguente subentro della ricorrente principale».

La decisione del Tar deriva, ovviamente, dall’esame incrociato tra le offerte depositate dalle due imprese, il disciplinare di gara e i chiarimenti forniti da Puntozero. In particolare, è stato considerato «fondato» il ricorso di Beckman Coulter nella parte in cui «contesta la compatibilità della soluzione offerta da Roche per gli spazi messi a disposizione nel laboratorio di Città di Castello». Qui Roche aveva previsto «la demolizione e lo spostamento dei servizi igienici nello spazio adiacente oggi occupato dai sistemi di preanalitica, al fine di creare un unico open space su cui installare i nuovi macchinari». Per i giudici, gli interventi prospettati da Roche «esorbitano ampiamente i limiti della compatibilità logistica con gli spazi a disposizione prevista dal disciplinare di gara, tanto è vero che introducono modifiche strutturali alla distribuzioni degli ambienti». Sul punto, poi, in sentenza viene anche sottolineato come il progetto di Roche per il laboratorio di Castello «non specifichi gli interventi impiantistici di rifacimento dei bagni né i materiali, gli arredi e gli accessori che propone di utilizzare, come invece prescritto dal disciplinare», e inoltre «non risultano quantificati neppure i relativi oneri economici, a cui non si accenna neppure nell’offerta economica di Roche, che sotto tale profilo è sicuramente indeterminata». Ergo: «Tale mancata chiarezza nei rispettivi obblighi contrattuali ne deve comportare l’esclusione».

Il collegio, poi, ha definito «meritevole di condivisione» anche il terzo motivo del ricorso della Beckman, nella parte in cui si contesta la mancata esclusione di Roche dalla procedura di gara per non aver previsto «tra le caratteristiche minime del sistema di preanalitica per tutti i presidi un sistema collegato informaticamente con funzioni di riconoscimento del colore del tappo della provetta», che era stato richiesto «per individuare le varie matrici biologiche da analizzare e i relativi esami da compiere». In questo senso, i giudici sottolineano che «nel manuale d’uso del sistema di preanalitica offerto in gara da Roche è espressamente indicato che “non possono essere utilizzate provette con tappo di colore scuro, trasparente, grigio o bianco” e che “è impossibile utilizzare numerose combinazioni di tappi colorati”». Da qui il rilievo dei giudici secondo cui «è chiaro che un sistema che non riconosce alcuni tipi di colori dei tappi (tra cui, ad esempio il grigio che in genere individua l’analisi della glicemia in gravidanza, statisticamente rilevante) non soddisfa il requisito di minima» e «quindi Roche doveva essere esclusa anche per la mancanza della predetta caratteristica».

Il Tar, infine, si è espressa favorevolmente anche sul quinto motivo del ricorso della Beckman, relativo allo smaltimento dei reflui del laboratorio dell’ospedale di Terni. Qui i giudici rilevano come Roche non abbia offerto quanto richiesto dalla documentazione di gara, ovvero «non soltanto un sistema in grado di garantire lo smaltimento dei reflui, ma una soluzione tecnica che migliorasse e implementasse gli eventuali impianti già presenti sotto il profilo dei costi di smaltimento e del minore impatto ambientale». Ergo: «Avendo omesso un elemento essenziale dell’offerta, Roche avrebbe dovuto essere esclusa anche per tale ragione».

I giudici hanno poi esaminato il ricorso incidentale presentato dalla Roche, che contestava l’offerta di Beckman su due aspetti tecnici, ma entrambi sono stati respinti dal collegio, che con la sentenza ha quindi ribaltato l’esito dell’appalto, escludendo la vincitrice e aggiudicandolo all’impresa inizialmente seconda classificata. Roche e Puntozero, infine, sono state condannate al rimborso in favore di Beckman delle spese di lite, quantificate in 6 mila euro complessive.


Questo contenuto è libero e gratuito per tutti ma è stato realizzato anche grazie al contributo di chi ci ha sostenuti perché crede in una informazione accurata al servizio della nostra comunità. Se puoi fai la tua parte. Sostienici

Accettiamo pagamenti tramite carta di credito o Bonifico SEPA. Per donare inserisci l’importo, clicca il bottone Dona, scegli una modalità di pagamento e completa la procedura fornendo i dati richiesti.