di Chiara Fabrizi
Il Tar dell’Umbria, con due distinte sentenze, ha accolto il ricorso presentato da due studenti di una scuola superiore di Orvieto che, lo scorso giugno, non sono stati ammessi agli esami di Stato per la Maturità a causa dello sforamento, per la verità minimo, della soglia del 25 per cento delle assenze. Entrambi i giovani, che oltre a studiare svolgono attività lavorativa, in particolare la ragazza si prende anche cura del fratellino minore, essendo figlia di genitori divorziati, sono poi stati ammessi con riserva alle prove su ordine degli stessi giudici, che hanno accolto l’istanza cautelare, rinviando l’esame di merito del ricorso.
Lavorando i due ragazzi tenevano sempre sotto controllo il registro elettronico delle assenze e l’ultima volta che lo hanno fatto era la fine di maggio. In questo quadro, dagli atti emerge che la studentessa non è stata ammessa all’esame per un tasso di assenza del 25,19 per cento, ma all’ultima consultazione compiuta sul registro dalla ragazza il tasso era del 24,05 per cento, mentre lo studente a fine anno aveva un’incidenza delle assenze del 25,47 per cento, ma pure lui a fine maggio aveva controllato, accertandosi di essere nei limiti col 24,6 per cento.
Da qui la non ammissione alla Maturità e quindi l’impugnazione di tutti gli atti relativi da parte dei due studenti, considerate fondate dal Tar. Nelle due sentenze amministrative depositate tra il 16 e il 17 settembre, i giudici rilevano a carico della scuola «una gestione non rigorosa e puntuale della registrazione delle presenze e dei ritardi», quindi «un disallineamento temporale delle registrazioni, non smentito» dalla scuola, che «ragionevolmente può aver indotto in errore» i due studenti «circa il reale monte ore di assenze raggiunto, tenuta in considerazione anche la minima percentuale di sforamento».
Ergo, ricordo avvolto e «rimessa al Consiglio di classe la nuova valutazione» dei due studenti «ai fini dell’ammissione all’esame di Stato, che non dovrà tenere conto delle assenze registrate nel corso dell’anno scolastico. Conseguentemente e coerentemente con l’esito di detta valutazione – scrivono i giudici – e tenuto conto del positivo esito delle prove d’esame nelle more sostenuti» dai studenti studenti gli «dovranno essere attribuiti alla i crediti scolastici con conseguente determinazione della votazione finale».
