di Chia.Fa.

La studentessa di un liceo di Terni pizzicata a utilizzare un cellulare il giorno della prima prova della Maturità dovrà ripete l’anno. Il Consiglio di Stato, infatti, martedì ha respinto il suo ricorso, bollandolo come infondato, confermando la sentenza del Tar dell’Umbria e quindi la correttezza del provvedimento emesso dalla commissione d’esame, che l’aveva esclusa seduta stante dalle prova di quel giorno e quindi anche dalle successive.

La vicenda si trascina ormai da tre mesi: gli avvocati della giovane, infatti, hanno subito presentato ricorso al Tar dell’Umbria, contestando la decisione della commissione d’esame e chiedendo in via cautelare che la giovane potesse sostenere la Maturità venendo ammessa alle prove suppletive. I giudici amministrativi, in attesa di valutare il caso e a titolo di massima garanzia, hanno accolto l’istanza degli avvocati, riammettando la giovane con riserva: la ragazza ha quindi sostenuto l’esame, ottenendo un voto di 81 centesimi.

Tuttavia, quando il Tar ha esaminato nel merito la vicenda non ha potuto far altro che respingere il ricorso della giovane, rilevando la correttezza del provvedimento emesso dalla commissione d’esame, a cui la studentessa aveva già consegnato un cellulare prima di sedersi al banco, salvo poi tirarne fuori un altro durante la prova, venendo vista. Da qui il ricorso al Consiglio di Stato, che ha però confermato la sentenza dei giudici di primo grado, ribadendo che la giovane dovrà ripetere l’ultimo anno di scuola superiore e quindi sottoporsi nuovamente all’esame di Maturità.

Nella sentenza di secondo grado i giudici della Settima sezione evidenziano che «il verbale della commissione di esame non è mai stato sottoposto a querela di falso», cioè non è stato contestato dalla giovane, e, quindi, «attesta inequivocabilmente l’intervenuto “utilizzo” del cellulare». Non passa, poi, la tesi degli avvocati della giovane «di tracciare una labile linea di distinzione tra “utilizzo” e mero “maneggiamento” del cellulare», che «si infrange comunque sul dato letterale del verbale, il quale attesta l’effettivo utilizzo del dispositivo mobile».

E ancora: «L’espulsione non appare lesiva del principio di proporzionalità, se si considera da un lato il fatto che la condotta complessivamente tenuta dalla candidata disvela un evidente animus decipiendi (non potendosi qualificare diversamente, infatti, la scelta della studentessa di consegnare inizialmente il primo cellulare alla commissione e di trattenerne invece uno per sé all’insaputa di tutti) e dall’altro lato il fatto che l’esclusione dall’esame appare essere l’unica possibile conseguenza sanzionatoria (realmente dissuasiva e rieducativa) che possa essere adottata a fronte di un illecito di tal fatta realizzato il giorno stesso dell’esame (e non durante l’anno scolastico)».

Infine, il Consiglio di Stato «non può ritenere attendibili le attestazioni dei riferiti stati d’ansia della candidata e del nesso di causalità tra tali stati e il riscontrato possesso del secondo cellulare», perché la documentazione psicologica è per i giudici «irrimediabilmente pregiudicata dal fatto che la famiglia della ricorrente non aveva mai comunicato all’istituto (né nel corso dell’anno scolastico, né prima dell’inizio della prova di esame) l’esistenza di tale grave patologia psichica»;

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