Carlo Roscini, ex presidente del comitato regionale umbro della Federciclismo

Nuovo provvedimento disciplinare per Carlo Roscini. Il presidente del comitato regionale umbro della Federazione ciclistica italiana, è stato inibito per dodici mesi dal tribunale federale per non aver ottemperato all’obbligo di astenersi dalle attività durante il periodo di inibizione di tre mesi che gli è stato comminato a gennaio scorso. A darne notizia il comitato “Umbria Ciclistica”.

Non ha rispettato l’inibizione La sentenza, pubblicata il 4 maggio sul sito della Federciclismo, sottolinea come «nonostante il periodo di inibizione comminatogli per la durata di mesi 3 (tre), il Sig. Carlo Roscini ha, ripetutamente e con diverse modalità, violato il provvedimento del Tribunale Federale». In particolare, Roscini «in sfregio al provvedimento emesso dal Tribunale Federale ed a quanto previsto dalle norme federali, non solo non si esimeva dall’intervenire ad eventi pubblici ed a svolgere attività istituzionale, ma non provvedeva nemmeno in alcun modo a limitare il proprio ruolo in seno al Comitato Regionale FCI Umbria». In una memoria, Roscini chiedeva la sospensione del procedimento disciplinare «in quanto attinente ad una decisione non ancora passata in giudicato», ma l’istanza è stata rigettata «in quanto l’applicazione e l’efficacia del provvedimento assunto inizialmente dal Tribunale Federale in data 05.01.2017, non risulta essere mai stata sospesa». «Nel periodo compreso tra i mesi di Gennaio ed Aprile 2017, pertanto – si legge nella sentenza – il deferito sig. Carlo Roscini avrebbe dovuto in ogni caso attenersi a quanto stabilito dal Tribunale Federale e ciò, evidentemente, alla luce delle prove fornite dall’UPF non è avvenuto». Scrive il tribunale: «la presenza del sig. Carlo Roscini in un campo di gara o presso la sede del Comitato Regionale o ad una premiazione o, ancora, ad una cena sociale, fosse a titolo ufficiale o meno, anche se dal tenore della documentazione allegata, il Tribunale propende per la prima ipotesi e ciò è sufficiente per costituire la violazione dei provvedimenti disciplinari assunti da parte del soggetto inibito». Da qui la richiesta del procuratore di una inibizione di due anni, che il tribunale ha accolto parzialmente comminando la sanzione dell’inibizione temporanea per un periodo di dodici mesi.

 

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