di C.F.
Tira un sospiro di sollievo anche se la vicenda potrebbe non essere conclusa, il Comune di Spoleto che si è visto accogliere dal Consiglio di Stato il ricorso con cui ha impugnato la sentenza del Tar dell’Umbria che il giugno scorso aveva annullato l’assunzione del dirigente finanziario dell’ente, Claudio Gori, avvenuta attraverso le procedure dell’articolo 110 del Testo unico degli enti locali (Tuel), ossia con incarico fiduciario del sindaco legato quindi al mandato amministrativo. Di fronte al collegio dei giudici della Quinta sezione (presidente Caringella, a latere Troiano, Contessa, Franconiero e Maggio) il municipio rappresentato dall’avvocato Arturo Cancrini ha «riproposto la questione di giurisdizione» contestando la competenza dei tribunali amministrativi a favore di quelli ordinari non trattandosi di concorso pubblica ma di assunzione per selezione sulla base dei curricula. Il Tar aveva riconosciuto la materia di propria giurisdizione, accogliendo il ricorso Antonio Lavorato, terzo classificato al concorso indetto nel 2010 dal municipio per l’assunzione di un dirigente finanziario, e annullando l’assunzione dell’attuale dirigente Gori. Non è stato della stessa opinione il Consiglio di Stato che, citando la Cassazione, ha ribaltato la sentenza e accolto l’appello del Comune di Spoleto «perchè – hanno scritto in sentenza i giudici – le controversie relative al conferimento degli incarichi dirigenziali, anche se implicanti l’assunzione a termine di soggetti esterni, esulano dalla nozione di ‘procedure concorsuali’ e sono quindi di pertinenza del giudice ordinario».
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